L’istituto della grazia «si evolve in funzione delle necessità dell’ordinamento e si presta così all’abolizione in via di fatto della pena di morte, alla valutazione di circostanze non previste dal legislatore, ripara errori giudiziari, si fa strumento di modulazione della pena» (Stronati, 2009). Nelle monarchie assolute ciò trovava giustificazione nella concentrazione di tutti i poteri nelle mani del sovrano, unico soggetto in grado di condizionare le decisioni del potere giudiziario. Nella forma di governo parlamentare il potere di grazia è sopravvissuto come atto di prerogativa regia, conferito in via esclusiva al monarca. L’art. 8 dello Statuto Albertino riconosceva infatti al Sovrano il po- tere di fare la grazia e commutare le pene. In una prima fase si riteneva che il potere in esame fosse esclusivamente nelle mani del monarca, tuttavia, venne presto coinvolto anche il ministro Guardasigilli. Questi era chiamato, infatti, a controfirmare il decreto, di cui si assumeva la responsabilità. Partendo da un’analisi necessariamente giuspubblicistica, la comunicazione mira poi ad esaminare tale istituto soffermandosi in particolare sulla ricaduta del potere di grazia sul sistema penale dell’Ottocento.

Il potere di grazia nel Regno di Sardegna durante la Restaurazione

Riberi Mario
2022-01-01

Abstract

L’istituto della grazia «si evolve in funzione delle necessità dell’ordinamento e si presta così all’abolizione in via di fatto della pena di morte, alla valutazione di circostanze non previste dal legislatore, ripara errori giudiziari, si fa strumento di modulazione della pena» (Stronati, 2009). Nelle monarchie assolute ciò trovava giustificazione nella concentrazione di tutti i poteri nelle mani del sovrano, unico soggetto in grado di condizionare le decisioni del potere giudiziario. Nella forma di governo parlamentare il potere di grazia è sopravvissuto come atto di prerogativa regia, conferito in via esclusiva al monarca. L’art. 8 dello Statuto Albertino riconosceva infatti al Sovrano il po- tere di fare la grazia e commutare le pene. In una prima fase si riteneva che il potere in esame fosse esclusivamente nelle mani del monarca, tuttavia, venne presto coinvolto anche il ministro Guardasigilli. Questi era chiamato, infatti, a controfirmare il decreto, di cui si assumeva la responsabilità. Partendo da un’analisi necessariamente giuspubblicistica, la comunicazione mira poi ad esaminare tale istituto soffermandosi in particolare sulla ricaduta del potere di grazia sul sistema penale dell’Ottocento.
2022
1-2
188
204
Savoia; diritto penale; grazia.
Riberi Mario
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