Il venir meno del divieto di somministrazione di lavoro, proprio della abrogata disciplina dettata dalla legge n.1369 del 1960, dà ragione dell’autonomia delle distinte fattispecie di somministrazione irregolare, di appalto e di distacco irregolari e priva di fondamento l’idea secondo la quale l’acquisizione di energie lavorative, per il loro impiego nella produzione materiale, non è realizzabile se non attraverso lo schema giuridico del contratto di lavoro. Attraverso la somministrazione di lavoro diviene del tutto lecita l’acquisizione della disponibilità giuridica del lavoro per farne oggetto di cessione, con profitto, a chi lo utilizza esercitando il potere di direzione tecnica e funzionale sulla prestazione di fare. Con conseguenze significative sulla stessa categoria sistematica della subordinazione. Il lavoro dipendente non può più essere configurato come attività personale contraddistinta dal suo contenuto tipico, la soggezione al potere di coordinamento spazio temporale del datore di lavoro nell’esecuzione della prestazione di fare; esso deve essere visto a partire dai caratteri della relazione sociale di scambio, nella quale viene acquisita la facoltà di disporre del lavoro altrui, per un certo tempo, al fine di conseguire un profitto o altre utilità.

Somministrazione di lavoro e divieto di interposizione: pretesi orientamenti comunitari e presunti principi fondativi del diritto del lavoro -seconda parte-

FERGOLA, Paolo
2004-01-01

Abstract

Il venir meno del divieto di somministrazione di lavoro, proprio della abrogata disciplina dettata dalla legge n.1369 del 1960, dà ragione dell’autonomia delle distinte fattispecie di somministrazione irregolare, di appalto e di distacco irregolari e priva di fondamento l’idea secondo la quale l’acquisizione di energie lavorative, per il loro impiego nella produzione materiale, non è realizzabile se non attraverso lo schema giuridico del contratto di lavoro. Attraverso la somministrazione di lavoro diviene del tutto lecita l’acquisizione della disponibilità giuridica del lavoro per farne oggetto di cessione, con profitto, a chi lo utilizza esercitando il potere di direzione tecnica e funzionale sulla prestazione di fare. Con conseguenze significative sulla stessa categoria sistematica della subordinazione. Il lavoro dipendente non può più essere configurato come attività personale contraddistinta dal suo contenuto tipico, la soggezione al potere di coordinamento spazio temporale del datore di lavoro nell’esecuzione della prestazione di fare; esso deve essere visto a partire dai caratteri della relazione sociale di scambio, nella quale viene acquisita la facoltà di disporre del lavoro altrui, per un certo tempo, al fine di conseguire un profitto o altre utilità.
2004
2
1171
1214
Paolo Fergola
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