Il Consiglio di Stato ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per ottenere chiarimenti sulle modalità di utilizzo dello stesso istituto. In particolare il giudice amministrativo intende conoscere quale sia la portata dell’obbligo di rinvio allorquando la domanda sia formulata dall’appellante. La questione posta si concentra sul rapporto tra l’obbligatorietà del rinvio (secondo l’art. 267 TFUE) ed il rispetto dei principi e delle preclusioni processuali imposte dal Codice di rito italiano. Si chiede quindi al giudice europeo se la primazia del diritto UE imponga al giudice, a dispetto delle regole processuali nazionali, di interpretare, modificare e adattare la domanda di parte, in modo che il quesito pregiudiziale sollevato dalla parte rispetti i requisiti formali e sostanziali richiesti, oppure se prevalga l’autonomia processuale nazionale, così vietando al giudice di esercitare un potere di soccorso nel senso di correggere e modificare la domanda di parte e di evitare il rinvio non dovuto senza incorrere in responsabilità per violazione del citato art. 267, par. 3, TFUE. Probabilmente la giurisprudenza della Corte di giustizia offre già argomenti per alcune risposte, ma sarà interessante la soluzione data sull’utilizzo improprio del rinvio pregiudiziale come motivo di ricorso a contenuto indeterminato e sul sospetto abuso degli strumenti processuali da parte del ricorrente.
Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia obbligatorio anche a dispetto dei principi e delle preclusioni processuali nazionali?
FOA', Sergio
2012-01-01
Abstract
Il Consiglio di Stato ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per ottenere chiarimenti sulle modalità di utilizzo dello stesso istituto. In particolare il giudice amministrativo intende conoscere quale sia la portata dell’obbligo di rinvio allorquando la domanda sia formulata dall’appellante. La questione posta si concentra sul rapporto tra l’obbligatorietà del rinvio (secondo l’art. 267 TFUE) ed il rispetto dei principi e delle preclusioni processuali imposte dal Codice di rito italiano. Si chiede quindi al giudice europeo se la primazia del diritto UE imponga al giudice, a dispetto delle regole processuali nazionali, di interpretare, modificare e adattare la domanda di parte, in modo che il quesito pregiudiziale sollevato dalla parte rispetti i requisiti formali e sostanziali richiesti, oppure se prevalga l’autonomia processuale nazionale, così vietando al giudice di esercitare un potere di soccorso nel senso di correggere e modificare la domanda di parte e di evitare il rinvio non dovuto senza incorrere in responsabilità per violazione del citato art. 267, par. 3, TFUE. Probabilmente la giurisprudenza della Corte di giustizia offre già argomenti per alcune risposte, ma sarà interessante la soluzione data sull’utilizzo improprio del rinvio pregiudiziale come motivo di ricorso a contenuto indeterminato e sul sospetto abuso degli strumenti processuali da parte del ricorrente.File | Dimensione | Formato | |
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