La sentenza qui commentata, pur alla luce della novella societaria che parrebbe aver allargato i confini della arbitrabilità delle questioni societarie, conferma il tradizionale divieto di compromettere in arbitrato societario l’accertamento dell’intervenuto scioglimento della società. Il provvedimento è anche occasione per puntualizzare i concetti di perdita del capitale e di impossibilità di funzionamento dell'assemblea. Nella valutazione della perdita di oltre un terzo del capitale sociale e della conseguente riduzione al di sotto del minimo legale deve tenersi conto dei risultati di gestione presenti nella situazione patrimoniale al momento in cui l’assemblea è chiamata a provvedere in merito, anche quando tali risultati siano maturati in epoca successiva all’ultimo bilancio di esercizio nel quale le perdite suddette erano state registrate. L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai fini dell’art. 2484 cod. civ. ricorre quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, cioè di disposizione, di direzione e di controllo perché l’attività dell’ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale.

Scioglimento della società e arbitrato: nihil sub sole novi?

Stefano A. Cerrato
2006-01-01

Abstract

La sentenza qui commentata, pur alla luce della novella societaria che parrebbe aver allargato i confini della arbitrabilità delle questioni societarie, conferma il tradizionale divieto di compromettere in arbitrato societario l’accertamento dell’intervenuto scioglimento della società. Il provvedimento è anche occasione per puntualizzare i concetti di perdita del capitale e di impossibilità di funzionamento dell'assemblea. Nella valutazione della perdita di oltre un terzo del capitale sociale e della conseguente riduzione al di sotto del minimo legale deve tenersi conto dei risultati di gestione presenti nella situazione patrimoniale al momento in cui l’assemblea è chiamata a provvedere in merito, anche quando tali risultati siano maturati in epoca successiva all’ultimo bilancio di esercizio nel quale le perdite suddette erano state registrate. L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai fini dell’art. 2484 cod. civ. ricorre quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, cioè di disposizione, di direzione e di controllo perché l’attività dell’ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale.
2006
10
1875
1877
http://www.giurit.it/
diritto; diritto commerciale; diritto dell'arbitrato; arbitrato; Arbitrato societario; società; scioglimento; cause di scioglimento; accertamento; arbitrabilità
Stefano A. Cerrato
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050 CERRATO Scioglimento della societa Giur it 2006 1875 ss.pdf

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