In sede di ottemperanza sono normalmente inammissibili le domande risarcitorie, essendo precluso l’accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità civile per la funzione esecutiva del giudizio. Possono essere richiesti i soli danni realizzatisi dopo il giudicato e a causa del ritardo nell’esecuzione. Altri riconoscono l’esperibilità dei rimedi risarcitori in ragione della natura mista del giudizio di ottemperanza (di esecuzione e di cognizione) o dell’implicita alternatività tra risarcimento in forma specifica (esecuzione della sentenza) e per equivalente. Nel caso in cui il danno derivi dall’impossibilità di eseguire un contratto di appalto per realizzazione dell’opera da parte di altra impresa in esecuzione di una precedente sentenza poi annullata, non è esperibile l’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione poiché il danno non è ad essa imputabile. L’unico rimedio è l’azione di arricchimento senza causa nei confronti dell’impresa che ha eseguito i lavori, purché ne sussistano tutti gli elementi costitutivi. In alternativa si configura la sola strada della ripetizione dell’indebito da parte della p.a., previa dichiarazione della nullità del contratto, per il recupero dell’utile di impresa.

Esecuzione di un contratto sine titulo, arricchimento senza causa e diritto all’utile di impresa

GAGLIARDI, Barbara Sara Alessandra
2009-01-01

Abstract

In sede di ottemperanza sono normalmente inammissibili le domande risarcitorie, essendo precluso l’accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità civile per la funzione esecutiva del giudizio. Possono essere richiesti i soli danni realizzatisi dopo il giudicato e a causa del ritardo nell’esecuzione. Altri riconoscono l’esperibilità dei rimedi risarcitori in ragione della natura mista del giudizio di ottemperanza (di esecuzione e di cognizione) o dell’implicita alternatività tra risarcimento in forma specifica (esecuzione della sentenza) e per equivalente. Nel caso in cui il danno derivi dall’impossibilità di eseguire un contratto di appalto per realizzazione dell’opera da parte di altra impresa in esecuzione di una precedente sentenza poi annullata, non è esperibile l’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione poiché il danno non è ad essa imputabile. L’unico rimedio è l’azione di arricchimento senza causa nei confronti dell’impresa che ha eseguito i lavori, purché ne sussistano tutti gli elementi costitutivi. In alternativa si configura la sola strada della ripetizione dell’indebito da parte della p.a., previa dichiarazione della nullità del contratto, per il recupero dell’utile di impresa.
2009
3
804
828
Arricchimento senza causa; appalti pubblici; giudizio di ottemperanza; risarcimento del danno
B. Gagliardi
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