La libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) è principio applicabile anche alle pubbliche amministrazioni nazionali, con la sola eccezione degli impieghi pubblici che comportino, contemporaneamente, l’esercizio di pubblica autorità e la responsabilità della salvaguardia degli interessi generali dello Stato o di altri enti pubblici. Al fine di assicurarne l’effettività, si applica ai lavoratori europei il principio del mutuo riconoscimento di diplomi e qualifiche professionali, che determina l’obbligo degli Stati membri di riconoscere i diplomi rilasciati negli altri ordinamenti dell’Unione, fatte salve alcune clausole di salvaguardia che consentono di imporre in taluni casi esami o tirocini integrativi. Il principio del mutuo riconoscimento non può tuttavia essere invocato per aggirare il concorso di assunzione nella pubblica amministrazione sulla base del superamento di un analogo concorso in altro paese membro, neanche ove quest’ultimo sia preordinato al mero conferimento di un’ “idoneità” (es. abilitazione per il reclutamento nei ruoli dei professori universitari). Il mutuo riconoscimento non può fondare un preteso diritto all’assunzione.

Libertà di circolazione dei lavoratori, concorsi pubblici e mutuo riconoscimento dei diplomi

GAGLIARDI, Barbara Sara Alessandra
2010-01-01

Abstract

La libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) è principio applicabile anche alle pubbliche amministrazioni nazionali, con la sola eccezione degli impieghi pubblici che comportino, contemporaneamente, l’esercizio di pubblica autorità e la responsabilità della salvaguardia degli interessi generali dello Stato o di altri enti pubblici. Al fine di assicurarne l’effettività, si applica ai lavoratori europei il principio del mutuo riconoscimento di diplomi e qualifiche professionali, che determina l’obbligo degli Stati membri di riconoscere i diplomi rilasciati negli altri ordinamenti dell’Unione, fatte salve alcune clausole di salvaguardia che consentono di imporre in taluni casi esami o tirocini integrativi. Il principio del mutuo riconoscimento non può tuttavia essere invocato per aggirare il concorso di assunzione nella pubblica amministrazione sulla base del superamento di un analogo concorso in altro paese membro, neanche ove quest’ultimo sia preordinato al mero conferimento di un’ “idoneità” (es. abilitazione per il reclutamento nei ruoli dei professori universitari). Il mutuo riconoscimento non può fondare un preteso diritto all’assunzione.
2010
4
735
750
Libera circolazione dei lavoratori; Diplomi; Università; Concorsi pubblici; Abilitazioni; Mutuo riconoscimento
B. Gagliardi
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