L’a. illustra i vari orientamenti e le varie questioni in tema di termini di costituzione dell'attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. # In particolare, l’a. ricorda che le Sezioni Unite hanno operato un clamoroso mutamento di rotta in materia processuale, stabilendo (in contrasto con un insegnamento sino ad allora mai posto in dubbio) che il termine di costituzione per l’opponente a decreto ingiuntivo debba essere quantificato in cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario, non solo quando l’opponente si sia avvalso della facoltà concessa dall’art. 645, comma 2, c.p.c., di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ma anche negli altri casi e cioè in conseguenza della mera circostanza, indipendente dal numero di giorni fissati al convenuto per comparire, dell’avvenuta proposizione dell’opposizione. Ciò pone delicati problemi di coordinamento con le altre regole applicabili al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra cui quella inerente al potere del Presidente del Tribunale di ulteriormente dimidiare i termini di costituzione e del regime dell’opposizione dinanzi al giudice di pace, dove i termini sono dimezzati ex lege. Ma soprattutto pone il problema – su cui l’a. si sofferma – dell’affidamento delle parti nella precedente consolidata giurisprudenza e della scusabilità dell’errore in cui queste siano eventualmente incorse. SOMMARIO: 1. L'intervento delle Sezioni unite. - 2. L'orientamento innovato: l'effetto di dimidiazione dei termini di costituzione dell'attore. - 3. L'orientamento confermato: l'improcedibilità dell'opposizione iscritta a ruolo tardivamente. - 4. I riflessi del nuovo orientamento: cosa succede in caso di ulteriore dimidiazione dei termini ex art. 163, comma 2, c.p.c.? - 5. (Segue): Cosa succede dinanzi al giudice di pace? - 6. (Segue): Cosa succede nei giudizi di opposizione già pendenti? - 7. (Segue): Come stabilire se l'attore opponente sia incorso in un errore scusabile nel fare affidamento sulla vecchia giurisprudenza?

Dimidiazione dei termini di costituzione dell’attore opponente a decreto ingiuntivo e principio dell’affidamento nella giurisprudenza conoscibile (nota a Cass., Sez. Unite, 9 settembre 2010, n. 19246; Cass., 7 febbraio 2011, n. 303; Trib. Brindisi, 8 febbraio 2011)

DALMOTTO, Eugenio
2011-01-01

Abstract

L’a. illustra i vari orientamenti e le varie questioni in tema di termini di costituzione dell'attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. # In particolare, l’a. ricorda che le Sezioni Unite hanno operato un clamoroso mutamento di rotta in materia processuale, stabilendo (in contrasto con un insegnamento sino ad allora mai posto in dubbio) che il termine di costituzione per l’opponente a decreto ingiuntivo debba essere quantificato in cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario, non solo quando l’opponente si sia avvalso della facoltà concessa dall’art. 645, comma 2, c.p.c., di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ma anche negli altri casi e cioè in conseguenza della mera circostanza, indipendente dal numero di giorni fissati al convenuto per comparire, dell’avvenuta proposizione dell’opposizione. Ciò pone delicati problemi di coordinamento con le altre regole applicabili al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra cui quella inerente al potere del Presidente del Tribunale di ulteriormente dimidiare i termini di costituzione e del regime dell’opposizione dinanzi al giudice di pace, dove i termini sono dimezzati ex lege. Ma soprattutto pone il problema – su cui l’a. si sofferma – dell’affidamento delle parti nella precedente consolidata giurisprudenza e della scusabilità dell’errore in cui queste siano eventualmente incorse. SOMMARIO: 1. L'intervento delle Sezioni unite. - 2. L'orientamento innovato: l'effetto di dimidiazione dei termini di costituzione dell'attore. - 3. L'orientamento confermato: l'improcedibilità dell'opposizione iscritta a ruolo tardivamente. - 4. I riflessi del nuovo orientamento: cosa succede in caso di ulteriore dimidiazione dei termini ex art. 163, comma 2, c.p.c.? - 5. (Segue): Cosa succede dinanzi al giudice di pace? - 6. (Segue): Cosa succede nei giudizi di opposizione già pendenti? - 7. (Segue): Come stabilire se l'attore opponente sia incorso in un errore scusabile nel fare affidamento sulla vecchia giurisprudenza?
2011
-
7
1599
1610
Procedimento per ingiunzione, Procedimento per decreto ingiuntivo, Opposizione al decreto ingiuntivo, Costituzione delle parti, Procedimento civile, Costituzione in giudizio, Termini per la costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Eugenio Dalmotto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/124816
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