Con le sentenze n. 348 e 349 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, (nonché di conseguenza dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) relativo al criterio di calcolo dell’indennità di esproprio, e del comma 7 bis dello stesso art. 5 bis, relativo al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, in quanto si pongono in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e per ciò stesso violano l’art. 117, comma 1, Cost. Le due pronunce, che confermano la soluzione offerta dalla Corte di cassazione nelle diverse ordinanze di rimessione, segnano un momento storico nell’evoluzione dei rapporti fra il nostro ordinamento e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel commento, dopo aver riassunto le tappe fondamentali della difficoltosa evoluzione dei rapporti fra il nostro ordinamento e la Convenzione europea, si procede all’analisi del “nuovo” giudizio di “convenzionalità” fondato dalla Corte costituzionale sulla norma dell’art. 117 Cost., per poi concentrarsi sulle concrete questioni di costituzionalità oggetto dei rispettivi giudizi, ovvero la illegittimità costituzionale del criterio di calcolo dell’indennità di esproprio ed il problema del quantum risarcibile nell’ipotesi del danno da occupazione acquisitiva.

Indennità di esproprio e risarcimento da occupazione acquisitiva: la Corte costituzionale inaugura il giudizio di “convenzionalità” ex art. 117 Cost.,nota a Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349

MIRATE, SILVIA
2008-01-01

Abstract

Con le sentenze n. 348 e 349 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, (nonché di conseguenza dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) relativo al criterio di calcolo dell’indennità di esproprio, e del comma 7 bis dello stesso art. 5 bis, relativo al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, in quanto si pongono in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e per ciò stesso violano l’art. 117, comma 1, Cost. Le due pronunce, che confermano la soluzione offerta dalla Corte di cassazione nelle diverse ordinanze di rimessione, segnano un momento storico nell’evoluzione dei rapporti fra il nostro ordinamento e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel commento, dopo aver riassunto le tappe fondamentali della difficoltosa evoluzione dei rapporti fra il nostro ordinamento e la Convenzione europea, si procede all’analisi del “nuovo” giudizio di “convenzionalità” fondato dalla Corte costituzionale sulla norma dell’art. 117 Cost., per poi concentrarsi sulle concrete questioni di costituzionalità oggetto dei rispettivi giudizi, ovvero la illegittimità costituzionale del criterio di calcolo dell’indennità di esproprio ed il problema del quantum risarcibile nell’ipotesi del danno da occupazione acquisitiva.
2008
-
65
79
Espropriazione per pubblica utilità; Convenzione europea dei diritti dell'uomo
S. MIRATE
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