Con le sentenze n. 348 e 349 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, (nonché di conseguenza dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) relativo al criterio di calcolo dell’indennità di esproprio, e del comma 7 bis dello stesso art. 5 bis, relativo al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, in quanto si pongono in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e per ciò stesso violano l’art. 117, comma 1, Cost. Le due pronunce, che confermano la soluzione offerta dalla Corte di cassazione nelle diverse ordinanze di rimessione, segnano un momento storico nell’evoluzione dei rapporti fra il nostro ordinamento e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel commento, oltre ad analizzare le questioni oggetto dei rispettivi giudizi, ovvero la illegittimità costituzionale del criterio di calcolo dell’indennità di esproprio ed il problema del quantum risarcibile nell’ipotesi del danno da occupazione acquisitiva, ci si sofferma in particolare sui caratteri e sui possibili futuri sviluppi del “nuovo” giudizio di “convenzionalità” fondato dalla Corte costituzionale sulla norma dell’art. 117 Cost.

CEDU, parametro di costituzionalità per l’indennità d’esproprio e risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, nota a Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349

MIRATE, SILVIA
2008-01-01

Abstract

Con le sentenze n. 348 e 349 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, (nonché di conseguenza dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) relativo al criterio di calcolo dell’indennità di esproprio, e del comma 7 bis dello stesso art. 5 bis, relativo al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, in quanto si pongono in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e per ciò stesso violano l’art. 117, comma 1, Cost. Le due pronunce, che confermano la soluzione offerta dalla Corte di cassazione nelle diverse ordinanze di rimessione, segnano un momento storico nell’evoluzione dei rapporti fra il nostro ordinamento e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel commento, oltre ad analizzare le questioni oggetto dei rispettivi giudizi, ovvero la illegittimità costituzionale del criterio di calcolo dell’indennità di esproprio ed il problema del quantum risarcibile nell’ipotesi del danno da occupazione acquisitiva, ci si sofferma in particolare sui caratteri e sui possibili futuri sviluppi del “nuovo” giudizio di “convenzionalità” fondato dalla Corte costituzionale sulla norma dell’art. 117 Cost.
2008
-
163
173
Espropriazione per pubblica utilità; Convenzione europea dei diritti dell'Uomo
S. MIRATE
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/135099
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact