Il saggio prende in considerazione gli scolii all'Eisagoge (fine sec. IX o inizi sec. X) come pressoché unico documento dell'epoca a carattere non legislativo o compilativo, ma dottrinale. Si rileva anzitutto l'uso del termine "analoghìa" e dirivati per esprimere, a differenza di quanto avveniva nelle fonti greche precedenti, il ragionamento analogico in senso giuridico. In seguito vengono analizzati i passi nei quali mediante tale terminologia si introducono prospettive analogiche: alcune frasi dello schol. l ad Eis. 21,6 in merito a riprovevoli casi di scioglimento di matrimonio con danno di mogli povere e indotate; lo schol. i ad Eis. 33,19, sulla posizione successoria dei figli di fratelli unilaterali ai sensi della Nov. 118; lo schol. l ad Eis. 33,21, relativo al problema della successione per capi o per stirpi, ai sensi del diritto di rappresentazione, quando alla successione del defunto siano chiamati solamente figli di fratelli o sorelle dello stesso ordine (cioè solo germani o solo unilaterali). L'analisi del primo passo permette di ritenere probabile che il giurista si servisse di un testo delle Novelle di Giustiniano non integrale, ma modificato in modo simile a quello conservato nel Cod. Laurent. plut. LXXX,4; l'esegesi dell'ultimo passo citato permette di ricostruire le argomentazioni addotte al suo tempo (in giudizio ?) per risolvere un caso concreto. Quanto al profilo del ragionamento analogico. il nostro giurista sembra rinvenirne il fondamento nell'identità di "ratio" e parrebbe avere individuato, sia pure in modo non esplicito, la figura della "legislazione speciale" (suscettibile di estensione analogica) come distinta da quella di "norma eccezionale".

Contributo allo studio degli scolii all'Eisagoge: gli spunti di ragionamento analogico

GORIA, Fausto
2013-01-01

Abstract

Il saggio prende in considerazione gli scolii all'Eisagoge (fine sec. IX o inizi sec. X) come pressoché unico documento dell'epoca a carattere non legislativo o compilativo, ma dottrinale. Si rileva anzitutto l'uso del termine "analoghìa" e dirivati per esprimere, a differenza di quanto avveniva nelle fonti greche precedenti, il ragionamento analogico in senso giuridico. In seguito vengono analizzati i passi nei quali mediante tale terminologia si introducono prospettive analogiche: alcune frasi dello schol. l ad Eis. 21,6 in merito a riprovevoli casi di scioglimento di matrimonio con danno di mogli povere e indotate; lo schol. i ad Eis. 33,19, sulla posizione successoria dei figli di fratelli unilaterali ai sensi della Nov. 118; lo schol. l ad Eis. 33,21, relativo al problema della successione per capi o per stirpi, ai sensi del diritto di rappresentazione, quando alla successione del defunto siano chiamati solamente figli di fratelli o sorelle dello stesso ordine (cioè solo germani o solo unilaterali). L'analisi del primo passo permette di ritenere probabile che il giurista si servisse di un testo delle Novelle di Giustiniano non integrale, ma modificato in modo simile a quello conservato nel Cod. Laurent. plut. LXXX,4; l'esegesi dell'ultimo passo citato permette di ricostruire le argomentazioni addotte al suo tempo (in giudizio ?) per risolvere un caso concreto. Quanto al profilo del ragionamento analogico. il nostro giurista sembra rinvenirne il fondamento nell'identità di "ratio" e parrebbe avere individuato, sia pure in modo non esplicito, la figura della "legislazione speciale" (suscettibile di estensione analogica) come distinta da quella di "norma eccezionale".
2013
Antecessor. Festschrift fuer Spyros N. Troianos zum 80. Geburtstag os
Sakkoulas
1
359
396
9789601526409
Eisagoge scolii; diritto bizantino; analogia giuridica
F. Goria
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