Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale giunge a un esito diametralmente opposto al precedente del 2005: allora la questione era stata ritenuta non fondata; oggi la si accoglie, pur inserendo nel dispositivo un sibillino rinvio a un futuro intervento legislativo. La ragione del revirement deve essere identificata nella sopravvenuta condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Godelli (Corte eur. dir. uomo, 25.9.2012, ric. 33783/09). I giudici costituzionali non arrivano a riconoscere alla sentenza europea un’efficacia immediata e diretta: si limitano infatti ad affermare che essa «invita a riflettere» sulla questione e dichiarano poiassorbito il motivo di censura fondato sull’art. 117, comma 1, Cost. Tuttavia, ne fanno un utilizzo strumentale,impiegandola per interpretare gli artt. 2 e 3 Cost. e legittimare per tale via una decisione evidentemente ritenuta non agevolmente giustificabile sulla base del solo diritto di origine interna. Non si spiegherebbe altrimenti il differente esito del giudizio di costituzionalità, a soli otto anni di distanza dal precedente intervento e in mancanza di novità legislative sul punto. La pronuncia in commento si segnala all’attenzione dei giuristi italiani per l’importanza pratica e simbolica del tema affrontato. La maggioranza delle richieste di autorizzazione all’accesso viene respinta dai tribunali per i minorenni proprio perché il ricorrente risulta essere figlio di donna che non ha consentito di essere nominata nella dichiarazione di nascita prodromica alla formazione dell’atto di nascita. Inoltre, attaccare la disciplina del parto anonimo sotto il profilo della protezione del diritto del figlio adulto alla conoscenza delle sue radici significa riconoscere all’accesso alle informazioni sulla vicenda dell’abbandono e sull’identità dei genitori il rango di vero e proprio diritto fondamentale. Infine, sgretolare il dogma dell’assolutezza dell’anonimato della madre biologica dell’adottato contribuisce a minare la concezione dell’adozione come «nuova nascita» connaturale al modello contemporaneo di adozione di cui alla l.4.5.1983, n. 184.

Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto [nota a Corte cost., 18.11.2013, n.278]

LONG, JOELLE
2014-01-01

Abstract

Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale giunge a un esito diametralmente opposto al precedente del 2005: allora la questione era stata ritenuta non fondata; oggi la si accoglie, pur inserendo nel dispositivo un sibillino rinvio a un futuro intervento legislativo. La ragione del revirement deve essere identificata nella sopravvenuta condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Godelli (Corte eur. dir. uomo, 25.9.2012, ric. 33783/09). I giudici costituzionali non arrivano a riconoscere alla sentenza europea un’efficacia immediata e diretta: si limitano infatti ad affermare che essa «invita a riflettere» sulla questione e dichiarano poiassorbito il motivo di censura fondato sull’art. 117, comma 1, Cost. Tuttavia, ne fanno un utilizzo strumentale,impiegandola per interpretare gli artt. 2 e 3 Cost. e legittimare per tale via una decisione evidentemente ritenuta non agevolmente giustificabile sulla base del solo diritto di origine interna. Non si spiegherebbe altrimenti il differente esito del giudizio di costituzionalità, a soli otto anni di distanza dal precedente intervento e in mancanza di novità legislative sul punto. La pronuncia in commento si segnala all’attenzione dei giuristi italiani per l’importanza pratica e simbolica del tema affrontato. La maggioranza delle richieste di autorizzazione all’accesso viene respinta dai tribunali per i minorenni proprio perché il ricorrente risulta essere figlio di donna che non ha consentito di essere nominata nella dichiarazione di nascita prodromica alla formazione dell’atto di nascita. Inoltre, attaccare la disciplina del parto anonimo sotto il profilo della protezione del diritto del figlio adulto alla conoscenza delle sue radici significa riconoscere all’accesso alle informazioni sulla vicenda dell’abbandono e sull’identità dei genitori il rango di vero e proprio diritto fondamentale. Infine, sgretolare il dogma dell’assolutezza dell’anonimato della madre biologica dell’adottato contribuisce a minare la concezione dell’adozione come «nuova nascita» connaturale al modello contemporaneo di adozione di cui alla l.4.5.1983, n. 184.
2014
-
4
289
296
Parto anonimo; Adozione
J. LONG
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