L'a. illustra il contenuto del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, con cui il legislatore, al fine di dissuadere la parte che ha torto dal resistere in giudizio, ha introdotto la regola secondo cui da quando ha inizio un procedimento di cognizione i crediti producano gli interessi previsti dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, notoriamente molto più elevati dei semplici interessi legali. # In tal modo, osserva l'a., il Governo confida di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso dei debitori, che potrebbero essere tentati di resistere alle altrui giuste pretese solo per lucrare sulla differenza tra il tasso legale di interesse e i tassi normalmente praticati sul mercato. Questa previsione avrà effetto rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e si confida che possa indurre molti convenuti in giudizio a desistere dal difendersi. # L'a. ricorda che un intervento analogo fu tentato con la legge 26 novembre 1990, n. 353, che raddoppiò il saggio degli interessi legali quale misura dichiaratamente volta a combattere la posizione di quanti, essendo portatori di un debito di valuta, vedono nella durata del processo uno strumento per ridurre l’effetto economicamente negativo dell’adempimento. Sennonché, l’efficacia di questa previsione è stata poi annullata dall’introduzione di un meccanismo di indicizzazione del tasso di interesse legale che ha riconosciuto una modestissima remunerazione, generalmente molto inferiore a quella ricavabile da un qualsiasi investimento finanziario.

Il tasso d’interesse sui crediti dovuti può essere pattuito tra le parti

DALMOTTO, Eugenio
2014-01-01

Abstract

L'a. illustra il contenuto del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, con cui il legislatore, al fine di dissuadere la parte che ha torto dal resistere in giudizio, ha introdotto la regola secondo cui da quando ha inizio un procedimento di cognizione i crediti producano gli interessi previsti dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, notoriamente molto più elevati dei semplici interessi legali. # In tal modo, osserva l'a., il Governo confida di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso dei debitori, che potrebbero essere tentati di resistere alle altrui giuste pretese solo per lucrare sulla differenza tra il tasso legale di interesse e i tassi normalmente praticati sul mercato. Questa previsione avrà effetto rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e si confida che possa indurre molti convenuti in giudizio a desistere dal difendersi. # L'a. ricorda che un intervento analogo fu tentato con la legge 26 novembre 1990, n. 353, che raddoppiò il saggio degli interessi legali quale misura dichiaratamente volta a combattere la posizione di quanti, essendo portatori di un debito di valuta, vedono nella durata del processo uno strumento per ridurre l’effetto economicamente negativo dell’adempimento. Sennonché, l’efficacia di questa previsione è stata poi annullata dall’introduzione di un meccanismo di indicizzazione del tasso di interesse legale che ha riconosciuto una modestissima remunerazione, generalmente molto inferiore a quella ricavabile da un qualsiasi investimento finanziario.
2014
7 ottobre 2014
7 ottobre 2014
9
10
http://www.eutekne.info
Diritto processuale civile; Tasso d'interesse; Procedimenti pendenti
Eugenio Dalmotto
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1506384
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact