L’a. Illustra i vantaggi e gli svantaggi dell’arbitrato in rapporto con il processo davanti al giudice statale. Tra i motivi per cui le parti dovrebbero preferire l’arbitrato generalmente si annoverano, la rapidità, la professionalità dell’organo decidente, la deformalizzazione della procedura, la stabilità della decisione, l’eventuale risparmio fiscale. Osserva l’a. che, salvo che per quest’ultimo, gli altri vantaggi costituiscono un effettivo stimolo alla scelta dell’arbitrato se entrambe le parti nutrono una uguale aspettativa di goderne. Il che si verifica quando le parti non sono ancora in grado di formulare previsioni di vittoria o di soccombenza. È infatti evidente che chi sa di avere torto non è interessato ad una definizione certa, celere ed esatta della controversia, e tende quindi ad evitare la sede arbitrale. Alla luce delle considerazioni svolte, l’a. analizza poi le ragioni del fallimento del trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria che il legislatore si riprometteva di realizzare per il tramite dell’istituito previsto ex art. 1, d.l. n. 132 del 2014, sull’arbitrato cosiddetto deflattivo o forense. SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La rapidità. – 3. La professionalità dell’organo decidente. – 4. La deformalizzazione della procedura. – 5. La stabilità della decisione. – 6. L’eventuale risparmio fiscale. – 7. Necessità di una uguale aspettativa di godere dei vantaggi. – 8. I costi. – 9. La solidarietà per i compensi degli arbitri. – 10. Opportunità di abbassare i compensi e abolire la regola della solidarietà? – 11. L’arbitrato ex n. 132 del 2014: sceglierlo o non sceglierlo? Nota bibliografica.

Perché scegliere l’arbitrato?

DALMOTTO, Eugenio
In corso di stampa

Abstract

L’a. Illustra i vantaggi e gli svantaggi dell’arbitrato in rapporto con il processo davanti al giudice statale. Tra i motivi per cui le parti dovrebbero preferire l’arbitrato generalmente si annoverano, la rapidità, la professionalità dell’organo decidente, la deformalizzazione della procedura, la stabilità della decisione, l’eventuale risparmio fiscale. Osserva l’a. che, salvo che per quest’ultimo, gli altri vantaggi costituiscono un effettivo stimolo alla scelta dell’arbitrato se entrambe le parti nutrono una uguale aspettativa di goderne. Il che si verifica quando le parti non sono ancora in grado di formulare previsioni di vittoria o di soccombenza. È infatti evidente che chi sa di avere torto non è interessato ad una definizione certa, celere ed esatta della controversia, e tende quindi ad evitare la sede arbitrale. Alla luce delle considerazioni svolte, l’a. analizza poi le ragioni del fallimento del trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria che il legislatore si riprometteva di realizzare per il tramite dell’istituito previsto ex art. 1, d.l. n. 132 del 2014, sull’arbitrato cosiddetto deflattivo o forense. SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La rapidità. – 3. La professionalità dell’organo decidente. – 4. La deformalizzazione della procedura. – 5. La stabilità della decisione. – 6. L’eventuale risparmio fiscale. – 7. Necessità di una uguale aspettativa di godere dei vantaggi. – 8. I costi. – 9. La solidarietà per i compensi degli arbitri. – 10. Opportunità di abbassare i compensi e abolire la regola della solidarietà? – 11. L’arbitrato ex n. 132 del 2014: sceglierlo o non sceglierlo? Nota bibliografica.
In corso di stampa
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Arbitrato, Arbitrato rituale, Arbitrato irrituale, Arbitrato forense, Vantaggi, Incentivi
Eugenio Dalmotto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1557855
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