L'a. illustra un caso in cui veniva in considerazione non la modificazione di indirizzi interpretativi riguardanti norme del processo, ma semplicemente il sopravvenuto consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale su norme sostanziali. Mancavano quindi i presupposti per applicare gli istituti volti alla tutela dell’affidamento delle parti, che hanno trovato espressione nel cosiddetto prospective overruling, ossia nel precedente dichiarato valido solo per il futuro, nonché nel rimedio della rimessione in termini, al tempo prevista dall'art. 184 bis c.p.c. ed oggi dall’art. 153 c.p.c.

«Overruling» e dintorni – La rimessione in termini vale solo se il «revirement» è su una norma processuale (nota a Cass., 18 novembre 2015, n. 23585)

DALMOTTO, Eugenio
2016-01-01

Abstract

L'a. illustra un caso in cui veniva in considerazione non la modificazione di indirizzi interpretativi riguardanti norme del processo, ma semplicemente il sopravvenuto consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale su norme sostanziali. Mancavano quindi i presupposti per applicare gli istituti volti alla tutela dell’affidamento delle parti, che hanno trovato espressione nel cosiddetto prospective overruling, ossia nel precedente dichiarato valido solo per il futuro, nonché nel rimedio della rimessione in termini, al tempo prevista dall'art. 184 bis c.p.c. ed oggi dall’art. 153 c.p.c.
2016
21 marzo 2016
21 marzo 2016
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Procedimento civile – Mutamento di giurisprudenza – Affidamento sul precedente orientamento – Giusto processo – Rimessione in termini – Possibilità – Limiti
Eugenio Dalmotto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1558042
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