Il recente arresto delle sezioni unite offre l’occasione per ripercorrere le vicende interpretative che hanno visto protagonista l’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., introdotto dalla L. n. 69/2009 al fine di costituire un “filtro” ai ricorsi in cassazione. Dopo l’analisi delle argomentazioni a sostegno del revirement giurisprudenziale, l’A. conclude domandandosi se la norma abbia una qualche utilità pratica o se, in particolar modo in seguito alle recenti riforme, non si risolva piuttosto in un’ulteriore complicazione del giudizio di cassazione.

Le sezioni unite (re)interpretano l’art. 360 bis, num. 1, c.p.c.

Davide Castagno
2017-01-01

Abstract

Il recente arresto delle sezioni unite offre l’occasione per ripercorrere le vicende interpretative che hanno visto protagonista l’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., introdotto dalla L. n. 69/2009 al fine di costituire un “filtro” ai ricorsi in cassazione. Dopo l’analisi delle argomentazioni a sostegno del revirement giurisprudenziale, l’A. conclude domandandosi se la norma abbia una qualche utilità pratica o se, in particolar modo in seguito alle recenti riforme, non si risolva piuttosto in un’ulteriore complicazione del giudizio di cassazione.
2017
169
7
1584
1590
Art. 360 bis c.p.c. - Inammissibilità o manifesta infondatezza - Questione di massima importanza oggetto di contrasto - Nuova interpretazione delle sezioni unite - Inammissibilità “di merito”
Davide Castagno
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1648038
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