L’immigrazione è materia che sempre in maggior misura è oggetto di una disciplina uniformante a opera dell’Unione europea e si inserisce in un progressivo processo di compenetrazione tra norme nazionali sul trattamento dello straniero e norme internazionali sulla tutela dei diritti umani. L’effetto è la tendenza a riconoscere – ora accanto ora in sostituzione della disciplina speciale nazionale sullo straniero – uno status di diritti fondamentali che si riferisce all’individuo in quanto tale, senza considerare il criterio della cittadinanza come distintivo di uno status giuridico differenziato. Nel particolare ambito della protezione dei rifugiati e del riconoscimento del diritto di asilo si assiste a un processo di integrazione europea oggi in pieno sviluppo che trova declinazione nel complesso innesto tra alcune discipline UE di – apparente – coesione (es. sistema europeo comune di asilo) e una pluralità di discipline nazionali ove i diritti dello straniero incontrano oggi forme di regressione a semplice tolleranza. Si apre così una possibile lettura in senso unificante della disciplina della migrazione sul territorio dell’Unione europea, il cui fondamento non risulta più essere la titolarità o meno della cittadinanza nazionale ma la libertà di circolazione nell’Ue, secondo un’analisi che apre a una possibile politica dell’Unione volta a restringere ulteriormente l’accesso attraverso i confini anziché a indebolire i diritti degli stranieri residenti, con una declinazione del principio di inclusione che va oltre la cittadinanza. Secondo tali profili si offre un'analisi della condizione giuridica dello straniero nello Stato italiano unitario, ove massima affermazione trovò il riconoscimento del principio di libera circolazione anche dello straniero sul territorio nazionale come derivazione dallo ius peregrinandi inteso come manifestazione di un’idea dei popoli come soggetti dinamici che agiscono sulla base dello ius societatis et communicationis (v. Codice civile del Regno d’Italia, 1865, art. 3). Riconoscimento che torna a rivelarsi ora progressivamente circoscritto ove si consideri la possibilità per gli ordinamenti sovrani nazionali di sottoporre a talune condizioni l’entrata e il soggiorno di parte degli stranieri sul proprio territorio, a tutela degli interessi propri e dei propri rappresentati, con minaccia e ordine di espulsione come sanzione della violazione delle medesime. In tale contesto tuttavia – seppur in talune limitate ipotesi - la migrazione può oggi dirsi vero e proprio diritto per l’individuo che si trovi a fronteggiare contingenze fattuali legate a eventi bellici o naturali tali da importare una condizione di immigrazione involontaria. È la non libera scelta di espatrio, la condizione obbligata di migrazione dettata da ragioni di sopravvivenza che conduce a definire la migrazione involontaria quale vero e proprio diritto soggettivo azionabile nei confronti dello Stato di ingresso, dunque quale pretesa all’ingresso e al soggiorno, cui corrisponde un insieme di obblighi da parte di quest’ultimo verso esuli e rifugiati diversi da quelli verso gli immigrati c.d. volontari. Ne consegue non solo un diverso quadro giuridico di riferimento, ma anche la diversa posizione soggettiva dell’individuo di uno Stato terzo rispetto al godimento di determinati diritti. Ne è manifestazione più ampia il diritto di asilo a favore di quanti vedano impedito nello Stato di origine o di provenienza l’effettivo esercizio delle libertà democratiche (art. 10, co. 3 Cost.), cui si affiancano la protezione in favore dei rifugiati, la protezione sussidiaria e la protezione per motivi umanitari. Tutti status questi che importano - pur nei limiti dell’accertamento delle condizioni per il riconoscimento - il diritto alla permanenza sul territorio del Paese ospite, con la correlata massima estensione nel godimento dei diritti civili in favore di uno straniero, oltre alla potenziale apertura verso una libera circolazione anche sul territorio dell’Unione europea secondo il modello del “trasferimento di responsabilità” (Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati, Strasburgo,16 ottobre 1980).

Modelli organizzativi d'integrazione europea: il diritto di asilo e la libera circolazione (dell'asilante)

CONSITO, MANUELA
2016-01-01

Abstract

L’immigrazione è materia che sempre in maggior misura è oggetto di una disciplina uniformante a opera dell’Unione europea e si inserisce in un progressivo processo di compenetrazione tra norme nazionali sul trattamento dello straniero e norme internazionali sulla tutela dei diritti umani. L’effetto è la tendenza a riconoscere – ora accanto ora in sostituzione della disciplina speciale nazionale sullo straniero – uno status di diritti fondamentali che si riferisce all’individuo in quanto tale, senza considerare il criterio della cittadinanza come distintivo di uno status giuridico differenziato. Nel particolare ambito della protezione dei rifugiati e del riconoscimento del diritto di asilo si assiste a un processo di integrazione europea oggi in pieno sviluppo che trova declinazione nel complesso innesto tra alcune discipline UE di – apparente – coesione (es. sistema europeo comune di asilo) e una pluralità di discipline nazionali ove i diritti dello straniero incontrano oggi forme di regressione a semplice tolleranza. Si apre così una possibile lettura in senso unificante della disciplina della migrazione sul territorio dell’Unione europea, il cui fondamento non risulta più essere la titolarità o meno della cittadinanza nazionale ma la libertà di circolazione nell’Ue, secondo un’analisi che apre a una possibile politica dell’Unione volta a restringere ulteriormente l’accesso attraverso i confini anziché a indebolire i diritti degli stranieri residenti, con una declinazione del principio di inclusione che va oltre la cittadinanza. Secondo tali profili si offre un'analisi della condizione giuridica dello straniero nello Stato italiano unitario, ove massima affermazione trovò il riconoscimento del principio di libera circolazione anche dello straniero sul territorio nazionale come derivazione dallo ius peregrinandi inteso come manifestazione di un’idea dei popoli come soggetti dinamici che agiscono sulla base dello ius societatis et communicationis (v. Codice civile del Regno d’Italia, 1865, art. 3). Riconoscimento che torna a rivelarsi ora progressivamente circoscritto ove si consideri la possibilità per gli ordinamenti sovrani nazionali di sottoporre a talune condizioni l’entrata e il soggiorno di parte degli stranieri sul proprio territorio, a tutela degli interessi propri e dei propri rappresentati, con minaccia e ordine di espulsione come sanzione della violazione delle medesime. In tale contesto tuttavia – seppur in talune limitate ipotesi - la migrazione può oggi dirsi vero e proprio diritto per l’individuo che si trovi a fronteggiare contingenze fattuali legate a eventi bellici o naturali tali da importare una condizione di immigrazione involontaria. È la non libera scelta di espatrio, la condizione obbligata di migrazione dettata da ragioni di sopravvivenza che conduce a definire la migrazione involontaria quale vero e proprio diritto soggettivo azionabile nei confronti dello Stato di ingresso, dunque quale pretesa all’ingresso e al soggiorno, cui corrisponde un insieme di obblighi da parte di quest’ultimo verso esuli e rifugiati diversi da quelli verso gli immigrati c.d. volontari. Ne consegue non solo un diverso quadro giuridico di riferimento, ma anche la diversa posizione soggettiva dell’individuo di uno Stato terzo rispetto al godimento di determinati diritti. Ne è manifestazione più ampia il diritto di asilo a favore di quanti vedano impedito nello Stato di origine o di provenienza l’effettivo esercizio delle libertà democratiche (art. 10, co. 3 Cost.), cui si affiancano la protezione in favore dei rifugiati, la protezione sussidiaria e la protezione per motivi umanitari. Tutti status questi che importano - pur nei limiti dell’accertamento delle condizioni per il riconoscimento - il diritto alla permanenza sul territorio del Paese ospite, con la correlata massima estensione nel godimento dei diritti civili in favore di uno straniero, oltre alla potenziale apertura verso una libera circolazione anche sul territorio dell’Unione europea secondo il modello del “trasferimento di responsabilità” (Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati, Strasburgo,16 ottobre 1980).
2016
L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea
Firenze University Press
A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana, a cura di L. Ferrara, D. Sorace
1
579
595
978-88-6453-433-6
http://www.fupress.com/archivio/pdf/3248_12744.pdf
Diritto di asilo; immigrazione; emigrazione; sicurezza; ordine pubblico; ius migrandi; ius peregrinandi; integrazione; solidarietà; cooperazione
Consito, Manuela
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