Il tema della responsabilità da reato delle persone giuridiche rappresenta un dibattito aperto della dottrina penalistica, che da sempre si domanda circa il corretto equilibrio delle categorie dogmatiche della responsabilità e della colpevolezza, nella costante dialettica tra la teoria della fictio iuris, per cui l’ente quale persona finzionale opera inevitabilmente per il tramite dei propri addetti e quella inerente il giudizio di rimproverabilità della condotta penalmente rilevante sul binomio individualità-colpevolezza dell’ente. All’interno di questa polarità, il sistema delineato dal Legislatore del 2001, sebbene da una parte abbia adottato un sistema ascrittivo, d’altra parte risulta ancora prevalentemente ancorato ad un modello di responsabilità indiretta, o par ricochet (accessoria); presentando in detta impostazione alcuni importanti caratteri salienti del paradigma di responsabilità originaria o per fatto proprio ed, in particolare, il riconoscimento della colpa d’organizzazione come criterio soggettivo d’imputazione e presupposto della responsabilità della societas. Il modello italiano, così come delineato nel D.lgs 231/2011, pare dunque fondato sia su un criterio oggettivo, sia su un elemento soggettivo d’imputazione: ben potendo qualificarsi, come peraltro lo definisce autorevole dottrina, quale modello misto o ibrido, o come direbbe da Haeusermann, un modello limitatamente individualistico.

DALLA RESPONSABILITA' IN ASTRATTO ALLA TUTELA IN CONCRETO. RIFLESSIONI IN MATERIA DI STRUMENTI PREVENTIVI E GESTIONE DEL RISCHIO DA REATO NEGLI ENTI.

ANDREA RACCA
2019-01-01

Abstract

Il tema della responsabilità da reato delle persone giuridiche rappresenta un dibattito aperto della dottrina penalistica, che da sempre si domanda circa il corretto equilibrio delle categorie dogmatiche della responsabilità e della colpevolezza, nella costante dialettica tra la teoria della fictio iuris, per cui l’ente quale persona finzionale opera inevitabilmente per il tramite dei propri addetti e quella inerente il giudizio di rimproverabilità della condotta penalmente rilevante sul binomio individualità-colpevolezza dell’ente. All’interno di questa polarità, il sistema delineato dal Legislatore del 2001, sebbene da una parte abbia adottato un sistema ascrittivo, d’altra parte risulta ancora prevalentemente ancorato ad un modello di responsabilità indiretta, o par ricochet (accessoria); presentando in detta impostazione alcuni importanti caratteri salienti del paradigma di responsabilità originaria o per fatto proprio ed, in particolare, il riconoscimento della colpa d’organizzazione come criterio soggettivo d’imputazione e presupposto della responsabilità della societas. Il modello italiano, così come delineato nel D.lgs 231/2011, pare dunque fondato sia su un criterio oggettivo, sia su un elemento soggettivo d’imputazione: ben potendo qualificarsi, come peraltro lo definisce autorevole dottrina, quale modello misto o ibrido, o come direbbe da Haeusermann, un modello limitatamente individualistico.
2019
LA GESTIONE DEL RISCHIO E I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL REATO
PACINI GIURIDICA
108
119
978-88-3379-109-8
231/2001 - sistemi di prevenzione da reato - responsabilità penale personale - responsabilità penale degli enti
ANDREA RACCA
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