Il contributo si propone di esaminare nella prospettiva del diritto penale il problema della divulgazione di fake news tramite i social media, sia al fine di valutare se le condotte di diffusione di false notizie tramite il web possano già dar luogo a forme di responsabilità penale, sia al fine di sottoporre a vaglio critico le ragioni di politica criminale sottese alle istanze di espansione della punibilità che trovano espressione in numerose proposte legislative. Tali istanze devono essere valutate alla luce della più ampia tematica dell’impiego dello strumento punitivo in chiave di tutela della verità delle informazioni trasmesse al pubblico, cui si correla la questione dei limiti costituzionali all’incriminazione di condotte che si estrinsecano nella manifestazione di un pensiero, come tali astrattamente rientranti sotto la copertura dell’art. 21 Cost. In definitiva, si tratta di capire se le nuove istanze di criminalizzazione delle fake news rispondono a effettive esigenze di tutela ovvero si risolvono in una mera strumentalizzazione delle valenze simboliche del diritto penale in chiave di repressione delle opinioni di dissenso.

Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso: verso un nuovo simbolismo penale?

Anna Costantini
2019-01-01

Abstract

Il contributo si propone di esaminare nella prospettiva del diritto penale il problema della divulgazione di fake news tramite i social media, sia al fine di valutare se le condotte di diffusione di false notizie tramite il web possano già dar luogo a forme di responsabilità penale, sia al fine di sottoporre a vaglio critico le ragioni di politica criminale sottese alle istanze di espansione della punibilità che trovano espressione in numerose proposte legislative. Tali istanze devono essere valutate alla luce della più ampia tematica dell’impiego dello strumento punitivo in chiave di tutela della verità delle informazioni trasmesse al pubblico, cui si correla la questione dei limiti costituzionali all’incriminazione di condotte che si estrinsecano nella manifestazione di un pensiero, come tali astrattamente rientranti sotto la copertura dell’art. 21 Cost. In definitiva, si tratta di capire se le nuove istanze di criminalizzazione delle fake news rispondono a effettive esigenze di tutela ovvero si risolvono in una mera strumentalizzazione delle valenze simboliche del diritto penale in chiave di repressione delle opinioni di dissenso.
2019
2/2019
60
80
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/it/archivio
Libertà di espressione, Fake news
Anna Costantini
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