Due i profili esaminati dall’ordinanza in commento: il primo, cui viene data risposta negativa, riguarda la possibilita` di assoggettare alle regole di condotta dettate dall’art. 21 t.u.f. un contratto di compravendita di diamanti ‘‘da investimento’’, concluso attraverso il canale bancario; il secondo si concentra sulla natura della responsabilita` della banca, allorche´ venga accertata in capo a quest’ultima una violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per inosservanza di un obbligo di protezione del cliente nello svolgimento dell’attivita` di promozione dell’investimento.

Diamanti da investimento: la responsabilità della banca collocatrice

B. Petrazzini
2019-01-01

Abstract

Due i profili esaminati dall’ordinanza in commento: il primo, cui viene data risposta negativa, riguarda la possibilita` di assoggettare alle regole di condotta dettate dall’art. 21 t.u.f. un contratto di compravendita di diamanti ‘‘da investimento’’, concluso attraverso il canale bancario; il secondo si concentra sulla natura della responsabilita` della banca, allorche´ venga accertata in capo a quest’ultima una violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per inosservanza di un obbligo di protezione del cliente nello svolgimento dell’attivita` di promozione dell’investimento.
2019
2452
2456
Strumenti finanziari, prodotti finanziari
B. Petrazzini
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Giur. It. 2019, 2450 Nota a Trib. Verona 23-5-2019.pdf

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