La pubblica amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale ai fini della definizione dei requisiti di ammissione ad una procedura selettiva concorsuale, potendo specificare i requisiti generali previsti dalla legge in ragione delle caratteristiche del posto da assegnare. Ove non sia rinvenibile un nesso di causalità tra i requisiti richiesti e le mansioni da espletare, il bando è da ritenersi viziato da eccesso di potere o, se emanato conformemente ad una disposizione di legge, quest’ultima è suscettibile di impugnazione innanzi alla Corte costituzionale. La legge che prescriva requisiti illogici è costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 97, co. 1° e 3°, 51 e 4 Cost.
Le prescrizioni di bando sui requisiti psicofisici di ammissione a posti di pubblico impiego
GAGLIARDI, Barbara Sara Alessandra
2003-01-01
Abstract
La pubblica amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale ai fini della definizione dei requisiti di ammissione ad una procedura selettiva concorsuale, potendo specificare i requisiti generali previsti dalla legge in ragione delle caratteristiche del posto da assegnare. Ove non sia rinvenibile un nesso di causalità tra i requisiti richiesti e le mansioni da espletare, il bando è da ritenersi viziato da eccesso di potere o, se emanato conformemente ad una disposizione di legge, quest’ultima è suscettibile di impugnazione innanzi alla Corte costituzionale. La legge che prescriva requisiti illogici è costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 97, co. 1° e 3°, 51 e 4 Cost.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.