Il principio secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro per le cause relative all’inadempimento di un patto di non concorrenza stipulato da un agente con l’impresa mandante, anche quando il patto, pur stipulato dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sia funzionalmente collegato con tale rapporto, non è applicabile con riferimento al patto concluso da soggetto cumulante le posizioni di titolare di una rilevante quota azionaria, e di collaboratore del gruppo di maggioranza, di componente del consiglio di amministrazione e di agente della società stessa, in coincidenza temporale con la cessazione di ognuna di dette relazioni con la società, qualora dal tenore letterale e dalla portata oggettiva del patto si evinca che esso si riferisce alla posizione complessivamente rivestita dal soggetto rispetto alla società e alla globale attività della medesima, mentre la rilevanza del pregresso rapporto di agenzia sia esclusa anche dalla stipulazione, quanto al medesimo, di una transazione generale novativa, determinante al radicale sostituzione dell’originario rapporto con quello derivante dal contratto di transazione (art. 1230 e 1976 c.c.); ed è sicuramente esclusa, al fine di radicare la competenza del giudice del lavoro, la pregressa posizione di componente del consiglio di amministrazione, qualora non sussista la prova della effettiva configurabilità, in relazione alla stessa, di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell’art. 409 c.p.c., in base all’effettivo svolgimento di un’attività retribuita e continuativa di gestione o amministrazione della società (nella specie, nelle premesse del patto di non concorrenza si era fatto riferimento alle dimissioni da consigliere di amministrazione e alla cessione della quota azionaria, e il promittente si era impegnato ad astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale non solo dal punto di vista commerciale, ma con riferimento a qualsiasi attività, autonoma o subordinata, nei settori della produzione, assemblamento e commercializzazione dei macchinari oggetto dell’attività di impresa, e aveva assunto obblighi di riservatezza riguardanti anche il rispetto della proprietà industriale e la non rivelazione di segreti e notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa.

Brevi note in tema di patto di non concorrenza e rito applicabile

Stefano A. Cerrato
2001-01-01

Abstract

Il principio secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro per le cause relative all’inadempimento di un patto di non concorrenza stipulato da un agente con l’impresa mandante, anche quando il patto, pur stipulato dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sia funzionalmente collegato con tale rapporto, non è applicabile con riferimento al patto concluso da soggetto cumulante le posizioni di titolare di una rilevante quota azionaria, e di collaboratore del gruppo di maggioranza, di componente del consiglio di amministrazione e di agente della società stessa, in coincidenza temporale con la cessazione di ognuna di dette relazioni con la società, qualora dal tenore letterale e dalla portata oggettiva del patto si evinca che esso si riferisce alla posizione complessivamente rivestita dal soggetto rispetto alla società e alla globale attività della medesima, mentre la rilevanza del pregresso rapporto di agenzia sia esclusa anche dalla stipulazione, quanto al medesimo, di una transazione generale novativa, determinante al radicale sostituzione dell’originario rapporto con quello derivante dal contratto di transazione (art. 1230 e 1976 c.c.); ed è sicuramente esclusa, al fine di radicare la competenza del giudice del lavoro, la pregressa posizione di componente del consiglio di amministrazione, qualora non sussista la prova della effettiva configurabilità, in relazione alla stessa, di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell’art. 409 c.p.c., in base all’effettivo svolgimento di un’attività retribuita e continuativa di gestione o amministrazione della società (nella specie, nelle premesse del patto di non concorrenza si era fatto riferimento alle dimissioni da consigliere di amministrazione e alla cessione della quota azionaria, e il promittente si era impegnato ad astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale non solo dal punto di vista commerciale, ma con riferimento a qualsiasi attività, autonoma o subordinata, nei settori della produzione, assemblamento e commercializzazione dei macchinari oggetto dell’attività di impresa, e aveva assunto obblighi di riservatezza riguardanti anche il rispetto della proprietà industriale e la non rivelazione di segreti e notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa.
2001
12
1302
1309
http://www.ilsole-24ore.com/
lavoro e previdenza (controversie in materia di); agenzia; patto di non concorrenza; consigliere di amministrazione; agente della società; controversia; giudice competente
Stefano A. Cerrato
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
002 CERRATO Brevi note in tema di patto Mass Giur lav 2001 1302 ss.PDF

Accesso aperto

Tipo di file: PDF EDITORIALE
Dimensione 64.75 kB
Formato Adobe PDF
64.75 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/4306
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact