Il proventi di attività illecita sono assoggettabili ad Iva, ove gli atti o fatti da cui scaturiscano configurino e corrispondano, oggettivamente, alle operazioni imponibili previste dal legislatore.

Proventi illeciti e imponibilità iva, nota a Cass., sez. trib., 12 marzo 2002, n. 3550

MARCHESELLI, Alberto
2003-01-01

Abstract

Il proventi di attività illecita sono assoggettabili ad Iva, ove gli atti o fatti da cui scaturiscano configurino e corrispondano, oggettivamente, alle operazioni imponibili previste dal legislatore.
2003
74, fascicolo 2, parte II
390
394
imposta sul valore aggiunto; attività illecite; obbligo di fatturazione
Marcheselli Alberto
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