La Corte Costituzionale ritorna sull’art. 59, 1° comma, lett. c), d. lg. 15 dicembre 1997 n. 446, in relazione all’art. 7, 1° comma, lett. i), d. lg. 30 dicembre 1992, n. 504, per dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione per asserito contrasto con gli artt. 3, 23, 53,76 e 77 Cost. Il giudice a quo, anche in questa circostanza, aveva ritenuto che tale disposizione estendesse retroattivamente l’esenzione dall’ICI anche agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività socialmente meritorie da parte di soggetti diversi dal possessore, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ne richiedeva il diretto utilizzo. La Corte fulmina di manifestamente infondatezza la questione, perché costruita su una interpretazione non corretta della norma censurata: la portata di tale disposizione non era quella di allargare retroattivamente l'ambito di applicazione della esenzione alle utilizzazioni per scopi socialmente utili da parte di un soggetto diverso dal possessore, ma permetterne la restrizione, a scelta dei Comuni interessati, per il futuro, ai soli fabbricati (e non terreni agricoli e aree fabbricabili) direttamente utilizzati dall’ente qualificato per l’esenzione.

Imposta comunale sugli immobili. I limiti all’esenzione ICI per gli immobili destinati a finalità socialmente meritorie davanti alla Corte Costituzionale (Corte Cost., ordinanza del 26 gennaio 2007, n. 19)

MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01

Abstract

La Corte Costituzionale ritorna sull’art. 59, 1° comma, lett. c), d. lg. 15 dicembre 1997 n. 446, in relazione all’art. 7, 1° comma, lett. i), d. lg. 30 dicembre 1992, n. 504, per dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione per asserito contrasto con gli artt. 3, 23, 53,76 e 77 Cost. Il giudice a quo, anche in questa circostanza, aveva ritenuto che tale disposizione estendesse retroattivamente l’esenzione dall’ICI anche agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività socialmente meritorie da parte di soggetti diversi dal possessore, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ne richiedeva il diretto utilizzo. La Corte fulmina di manifestamente infondatezza la questione, perché costruita su una interpretazione non corretta della norma censurata: la portata di tale disposizione non era quella di allargare retroattivamente l'ambito di applicazione della esenzione alle utilizzazioni per scopi socialmente utili da parte di un soggetto diverso dal possessore, ma permetterne la restrizione, a scelta dei Comuni interessati, per il futuro, ai soli fabbricati (e non terreni agricoli e aree fabbricabili) direttamente utilizzati dall’ente qualificato per l’esenzione.
2007
edizione del 31 gennaio 2007
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imposta comunale sugli immobili; esenzioni; attività socialmente utili
Marcheselli Alberto
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