La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r. d. 13 agosto 1933, n. 1038, con riferimento agli artt. 24 e 111, 2° comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell’esattore (parte istante) per rifiutato rimborso di quote d’imposta inesigibili sia notificato all’Amministrazione finanziaria (parte resistente) e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi del procedimento.

Riscossione. Incostituzionale per contrasto con i principi del giusto processo la disciplina del procedimento innanzi alla Corte dei conti in materia di diniego di rimborso di quote d’imposta inesigibili (Corte Cost., sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1)

MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01

Abstract

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r. d. 13 agosto 1933, n. 1038, con riferimento agli artt. 24 e 111, 2° comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell’esattore (parte istante) per rifiutato rimborso di quote d’imposta inesigibili sia notificato all’Amministrazione finanziaria (parte resistente) e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi del procedimento.
2007
edizione del 22 gennaio 2007
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Corte dei Conti
Marcheselli Alberto
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