Nella sentenza in rassegna si affronta una fattispecie così delineata. Presso il contribuente viene riscontrata in sede di verifica una quantità di materiali, oggetto della attività imprenditoriale, superiore a quella risultante da un tabulato di magazzino ivi reperito. L’ufficio ne desume, per quanto qui interessa, degli acquisti in nero e, quindi, un maggior ammontare delle rimanenze. Pur trattandosi di materiali cui non è applicabile l’Iva, l’ufficio rileva che i relativi acquisti avrebbero comunque dovuto risultare da idonea fatturazione, e contesta anche la violazione relativa. La Commissione accoglie le tesi difensive del contribuente, osservando che questo aveva allegato che le maggiori quantità non derivavano da acquisti in nero, ma da sfridi di lavorazione, e questa allegazione non è stata contestata. Sul piano normativo, poi, non poteva trovare applicazione la presunzione di acquisto di cui all’art. 4, comma 2 d.p.r. 441/1997, poiché questa norma valorizza le sole differenze tra consistenza effettiva del magazzino e scritture obbligatorie, e tale non è in tabulato di magazzino. La soluzione adottata nella sentenza appare condivisibile. Resta solo da rilevare, per completezza che, se è vero che il fatto allegato e non contestato non abbisogna di prova, il fatto non contestato del processo (l’esistenza di sfridi di lavorazione) avrebbe comunque costituito la prova contraria alla ipotetica presunzione legale di acquisto e quindi, quand’anche tale presunzione avesse operato, sarebbe stata ininfluente sull’esito della lite.

Problemi attuali in tema di presunzioni di cessione e acquisto a fini iva, nota a Comm. trib. reg. Lombardia, 3 gennaio 2008, n. 98

MARCHESELLI, Alberto
2008-01-01

Abstract

Nella sentenza in rassegna si affronta una fattispecie così delineata. Presso il contribuente viene riscontrata in sede di verifica una quantità di materiali, oggetto della attività imprenditoriale, superiore a quella risultante da un tabulato di magazzino ivi reperito. L’ufficio ne desume, per quanto qui interessa, degli acquisti in nero e, quindi, un maggior ammontare delle rimanenze. Pur trattandosi di materiali cui non è applicabile l’Iva, l’ufficio rileva che i relativi acquisti avrebbero comunque dovuto risultare da idonea fatturazione, e contesta anche la violazione relativa. La Commissione accoglie le tesi difensive del contribuente, osservando che questo aveva allegato che le maggiori quantità non derivavano da acquisti in nero, ma da sfridi di lavorazione, e questa allegazione non è stata contestata. Sul piano normativo, poi, non poteva trovare applicazione la presunzione di acquisto di cui all’art. 4, comma 2 d.p.r. 441/1997, poiché questa norma valorizza le sole differenze tra consistenza effettiva del magazzino e scritture obbligatorie, e tale non è in tabulato di magazzino. La soluzione adottata nella sentenza appare condivisibile. Resta solo da rilevare, per completezza che, se è vero che il fatto allegato e non contestato non abbisogna di prova, il fatto non contestato del processo (l’esistenza di sfridi di lavorazione) avrebbe comunque costituito la prova contraria alla ipotetica presunzione legale di acquisto e quindi, quand’anche tale presunzione avesse operato, sarebbe stata ininfluente sull’esito della lite.
2008
fascicolo 40
1
4
imposta sul valore aggiunto; presunzione di cessione e acquisto
Marcheselli Alberto
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