La Corte afferma che il socio che non ha partecipato al giudizio tra società di persone e Fisco, originato dall’impugnativa di questa rispetto all’accertamento dei redditi sociali, né ha proposto autonoma impugnazione del proprio accertamento individuale, non può giovarsi dell’eventuale giudicato favorevole alla società, per opporsi alla imposizione del suo reddito di partecipazione. La soluzione appare il corollario di alcune premesse formali: il giudicato esplica effetti nei limiti del medesimo oggetto, e nei confronti delle sole parti, eredi o aventi causa. Se, quanto all’accertamento del reddito di partecipazione, esiste comunanza di oggetto, tra l’accertamento nei confronti della società e nei confronti dei soci (limitatamente all‘an e quantum del reddito sociale), è del tutto evidente che società e soci non sono lo stesso soggetto né, propriamente, eredi o aventi causa, rispetto al diritto in controversia. Non ostante questa premessa, qualcosa sembra stridere in questa soluzione, sul piano della armonia complessiva.

Irrilevanza del giudicato favorevole alla società di persone rispetto alla definitività dell’accertamento in capo al socio: una nota stonata rispetto alla giurisprudenza in tema di solidarietà? I – La difficoltà tecnica, e la sensatezza logica, di una estensione dei principi sul giudicato favorevole nelle obbligazioni solidali nota a Cass., sez. trib., 11 ottobre 2002, n. 14498

MARCHESELLI, Alberto;
2003-01-01

Abstract

La Corte afferma che il socio che non ha partecipato al giudizio tra società di persone e Fisco, originato dall’impugnativa di questa rispetto all’accertamento dei redditi sociali, né ha proposto autonoma impugnazione del proprio accertamento individuale, non può giovarsi dell’eventuale giudicato favorevole alla società, per opporsi alla imposizione del suo reddito di partecipazione. La soluzione appare il corollario di alcune premesse formali: il giudicato esplica effetti nei limiti del medesimo oggetto, e nei confronti delle sole parti, eredi o aventi causa. Se, quanto all’accertamento del reddito di partecipazione, esiste comunanza di oggetto, tra l’accertamento nei confronti della società e nei confronti dei soci (limitatamente all‘an e quantum del reddito sociale), è del tutto evidente che società e soci non sono lo stesso soggetto né, propriamente, eredi o aventi causa, rispetto al diritto in controversia. Non ostante questa premessa, qualcosa sembra stridere in questa soluzione, sul piano della armonia complessiva.
2003
fascicolo 3
379
384
imposte sui redditi; redditi di società di persone; art.1306 c.c.
Marcheselli Alberto; Lupi Raffaello
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