La sentenza in rassegna, in difformità rispetto ad altro precedente, opina che l’art. 48, comma 1, della legge n. 413/1991 non si applichi all’imposta di registro e non possa pertanto ritenersi applicabile la sospensione dei termini di impugnativa di provvedimenti giurisdizionali. A tale conclusione si perviene tramite una ricostruzione armonica dello sviluppo degli artt. 48 ss. della medesima legge, che appare condivisibile.

Sospensione dei termini di impugnativa ai fini dell’imposta di registro, nota a Cass., sez. trib., 5 novembre 2003, n. 16590

MARCHESELLI, Alberto
2004-01-01

Abstract

La sentenza in rassegna, in difformità rispetto ad altro precedente, opina che l’art. 48, comma 1, della legge n. 413/1991 non si applichi all’imposta di registro e non possa pertanto ritenersi applicabile la sospensione dei termini di impugnativa di provvedimenti giurisdizionali. A tale conclusione si perviene tramite una ricostruzione armonica dello sviluppo degli artt. 48 ss. della medesima legge, che appare condivisibile.
2004
fascicolo 4
312
314
condini fiscali; sospensione dei termini; imposta di registro
Marcheselli Alberto
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