Il principio della prudenza – inteso come la valutazione dei titoli di debito e dei titoli azionari al minore tra “costo” e “mercato” – è stato sospeso per i “soggetti non IAS” nella redazione del bilancio al 31/12/2008. Ne segue che le “perdite presunte” al 31/12/2008 sulle azioni quotate in borsa o sulle obbligazioni non saranno imputate al conto economico, se giudicate non permanenti dagli amministratori della società detentrice dei titoli.

Art. 15, comma 13, D.L. 29 novembre 2008, n. 185“Principio della prudenza" sospeso nella redazione dei bilanci redatti secondo il Codice Civile

DEZZANI, Flavio;
2008-01-01

Abstract

Il principio della prudenza – inteso come la valutazione dei titoli di debito e dei titoli azionari al minore tra “costo” e “mercato” – è stato sospeso per i “soggetti non IAS” nella redazione del bilancio al 31/12/2008. Ne segue che le “perdite presunte” al 31/12/2008 sulle azioni quotate in borsa o sulle obbligazioni non saranno imputate al conto economico, se giudicate non permanenti dagli amministratori della società detentrice dei titoli.
2008
47
1-8385
1-8389
FLAVIO DEZZANI; LUCA DEZZANI
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/60968
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact