Il principio della prudenza – inteso come la valutazione dei titoli di debito e dei titoli azionari al minore tra “costo” e “mercato” – è stato sospeso per i “soggetti non IAS” nella redazione del bilancio al 31/12/2008. Ne segue che le “perdite presunte” al 31/12/2008 sulle azioni quotate in borsa o sulle obbligazioni non saranno imputate al conto economico, se giudicate non permanenti dagli amministratori della società detentrice dei titoli.
Art. 15, comma 13, D.L. 29 novembre 2008, n. 185“Principio della prudenza" sospeso nella redazione dei bilanci redatti secondo il Codice Civile
DEZZANI, Flavio;
2008-01-01
Abstract
Il principio della prudenza – inteso come la valutazione dei titoli di debito e dei titoli azionari al minore tra “costo” e “mercato” – è stato sospeso per i “soggetti non IAS” nella redazione del bilancio al 31/12/2008. Ne segue che le “perdite presunte” al 31/12/2008 sulle azioni quotate in borsa o sulle obbligazioni non saranno imputate al conto economico, se giudicate non permanenti dagli amministratori della società detentrice dei titoli.File in questo prodotto:
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