Con la sentenza in rassegna la Commissione Provinciale di Reggio Emilia affronta una questione molto interessante, originata dalla impugnazione di una iscrizione ipotecaria per debiti tributari. In particolare, il contribuente opponeva che i beni ipotecati erano stati segregati in un fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e seguenti del Codice civile e pertanto non avrebbero potuto essere aggrediti dal Fisco. La Commissione respinge il ricorso del contribuente, osservando essenzialmente due cose. La prima è che la costituzione del fondo aveva costituito, nella fattispecie una manovra fortemente indiziata di essere finalizzata ad eludere le ragioni del Fisco (il fondo essendo stato costituito ben dopo il maturare del debito) e oggettivamente idonea a pregiudicarne le ragioni, se ad esso ritenuto opponibile. La seconda è che erra la difesa a richiamare l'art. 170 c.c., a mente del quale non sono suscettibili di esecuzione i beni del fondo per crediti che il creditore sapeva estranei agli interessi della famiglia. La Commissione osserva che occorre verificare il fatto da cui sorge il credito e può escludersi l'esecuzione solo se esso è estraneo ai bisogni familiari. Il credito tributario sorge in conseguenza della produzione di reddito e non può dirsi che l'attività che produce ricchezza sia in sé automaticamente estranea ai bisogni familiari.

Il fondo patrimoniale non è opponibile al Fisco? (nota a Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia Sez. I, 90.01.10, 11 giugno 2010)

MARCHESELLI, Alberto
2010-01-01

Abstract

Con la sentenza in rassegna la Commissione Provinciale di Reggio Emilia affronta una questione molto interessante, originata dalla impugnazione di una iscrizione ipotecaria per debiti tributari. In particolare, il contribuente opponeva che i beni ipotecati erano stati segregati in un fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e seguenti del Codice civile e pertanto non avrebbero potuto essere aggrediti dal Fisco. La Commissione respinge il ricorso del contribuente, osservando essenzialmente due cose. La prima è che la costituzione del fondo aveva costituito, nella fattispecie una manovra fortemente indiziata di essere finalizzata ad eludere le ragioni del Fisco (il fondo essendo stato costituito ben dopo il maturare del debito) e oggettivamente idonea a pregiudicarne le ragioni, se ad esso ritenuto opponibile. La seconda è che erra la difesa a richiamare l'art. 170 c.c., a mente del quale non sono suscettibili di esecuzione i beni del fondo per crediti che il creditore sapeva estranei agli interessi della famiglia. La Commissione osserva che occorre verificare il fatto da cui sorge il credito e può escludersi l'esecuzione solo se esso è estraneo ai bisogni familiari. Il credito tributario sorge in conseguenza della produzione di reddito e non può dirsi che l'attività che produce ricchezza sia in sé automaticamente estranea ai bisogni familiari.
2010
Edizione del 27 settembre 2010
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Alberto Marcheselli
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