L’articolo si propone di verificare se la riforma del sistema delle competenze introdotta dal Trattato di Lisbona possa contribuire ad una applicazione più rigorosa del principio di sussidiarietà.A questo scopo, il lavoro prende in esame il principio di attribuzione delle competenze, la clausola di “flessibilità” (art. 352 TFUE) e le diverse categorie di competenze individuate dal Trattato di Lisbona. L’articolo prosegue focalizzando l’analisi sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di chiarire la loro portata e il distinto ambito applicativo anche rispetto al Protocollo n. 2 allegato ai Trattati UE e TFUE dedicato ai due principi menzionati. Da un lato,il Protocollo n. 2 disciplina, gli obblighi che tali principi pongono in capo alle istituzioni europee (in particolare alla Commissione europea) nelle varie fasi del procedimento legislativo.Dall’altro, il Protocollo introduce un sistema di allarme preventivo che consente ai parlamenti nazionali di esercitare un controllo sulle proposte di atti legislativi formulate dalla Commissione, così da poter valutare la loro conformità (esclusivamente) con il principio di sussidiarietà. L’analisi pone in evidenza come la crescente procedimentalizzazione possa contribuire a rafforzare l’applicazione in concreto del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni europee, a prescindere dall’effettivo funzionamento del complesso sistema di allarme preventivo sul pianotecnico-giuridico.Si deve infatti considerare che le istituzioni dell’Unione europea coinvolte nel procedimento legislativo devono compiere attente valutazioni, seguire precisi schemi per soddisfare l’obbligo di motivazione e rispettare canali informativi ben definiti. Inoltre, il meccanismo di controllo ex ante può provocare importanti conseguenze sul piano del controllo ex post, dal momento che le istituzioni giudiziarie sono poste nella condizione di esercitare una verifica più incisiva del rispetto della sussidiarietà. Infine l’articolo sottolineache i nuovi meccanismi introdotti dal Trattato di Lisbona hanno determinato la necessità di una riorganizzazione interna statale, in grado di assicurare il coinvolgimento dei parlamenti nazionalinazionalinell’elaborazione degli atti dell’Unione. Una maggiore e migliore partecipazione nella fase “ascendente” potrebbe avere significativi effetti anche sulla fase “discendente”, riuscendo forse a favorire una puntuale attuazione della normativa dell’Unione europea nell’ordinamento interno.

La sussidiarietà attraverso il riordino delle competenze? Il Trattato di riforma e la ripartizione delle competenze

PORCHIA, Ornella
2010-01-01

Abstract

L’articolo si propone di verificare se la riforma del sistema delle competenze introdotta dal Trattato di Lisbona possa contribuire ad una applicazione più rigorosa del principio di sussidiarietà.A questo scopo, il lavoro prende in esame il principio di attribuzione delle competenze, la clausola di “flessibilità” (art. 352 TFUE) e le diverse categorie di competenze individuate dal Trattato di Lisbona. L’articolo prosegue focalizzando l’analisi sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di chiarire la loro portata e il distinto ambito applicativo anche rispetto al Protocollo n. 2 allegato ai Trattati UE e TFUE dedicato ai due principi menzionati. Da un lato,il Protocollo n. 2 disciplina, gli obblighi che tali principi pongono in capo alle istituzioni europee (in particolare alla Commissione europea) nelle varie fasi del procedimento legislativo.Dall’altro, il Protocollo introduce un sistema di allarme preventivo che consente ai parlamenti nazionali di esercitare un controllo sulle proposte di atti legislativi formulate dalla Commissione, così da poter valutare la loro conformità (esclusivamente) con il principio di sussidiarietà. L’analisi pone in evidenza come la crescente procedimentalizzazione possa contribuire a rafforzare l’applicazione in concreto del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni europee, a prescindere dall’effettivo funzionamento del complesso sistema di allarme preventivo sul pianotecnico-giuridico.Si deve infatti considerare che le istituzioni dell’Unione europea coinvolte nel procedimento legislativo devono compiere attente valutazioni, seguire precisi schemi per soddisfare l’obbligo di motivazione e rispettare canali informativi ben definiti. Inoltre, il meccanismo di controllo ex ante può provocare importanti conseguenze sul piano del controllo ex post, dal momento che le istituzioni giudiziarie sono poste nella condizione di esercitare una verifica più incisiva del rispetto della sussidiarietà. Infine l’articolo sottolineache i nuovi meccanismi introdotti dal Trattato di Lisbona hanno determinato la necessità di una riorganizzazione interna statale, in grado di assicurare il coinvolgimento dei parlamenti nazionalinazionalinell’elaborazione degli atti dell’Unione. Una maggiore e migliore partecipazione nella fase “ascendente” potrebbe avere significativi effetti anche sulla fase “discendente”, riuscendo forse a favorire una puntuale attuazione della normativa dell’Unione europea nell’ordinamento interno.
2010
3
631
651
Unione europea; Trattato di Lisbona; Principio di sussidiarietà; Parlamenti nazionali
Porchia
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