Prosegue, con la sentenza n. 21695 del 2010 della Corte di cassazione, il contestato percorso della giurisprudenza italiana quanto a rilevanza probatoria dei dati tratti dalle verifiche bancarie. Tale rilevanza, nella ricerca della evasione fiscale, riposa su solide basi di ragionevolezza. Il governo che il legislatore e soprattutto la giurisprudenza fanno di tali profili è però fortemente discutibile, sia quanto a rilevanza del contraddittorio, sia quanto a valorizzazione dei costi, sia quanto a ripartizione dell’onere della prova. La sentenza infatti afferma la seguente massima. L’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 contempla una presunzione legale relativa a carico del contribuente titolare di conti correnti bancari, dovendosi ritenere - salvo prova contraria - che i movimenti presenti sui predetti conti siano imputabili al titolare. Il fatto che gli accertatori non abbiano effettuato riscontri incrociati anche con terzi e fornitori comporta, eventualmente, una lacuna probatoria che non giova al contribuente, il quale avrebbe dovuto fornire la prova della non imponibilità dei movimenti finanziari. Il fallimento o comunque la carenza di tale prova lascia intatta la presunzione stabilita dalla norma citata.

Ancora fraintendimenti sull’onere della prova negli accertamenti bancari, nota a Cassazione, Sez. trib., Sent. 22 ottobre 2010, n. 21695,

MARCHESELLI, Alberto
2011-01-01

Abstract

Prosegue, con la sentenza n. 21695 del 2010 della Corte di cassazione, il contestato percorso della giurisprudenza italiana quanto a rilevanza probatoria dei dati tratti dalle verifiche bancarie. Tale rilevanza, nella ricerca della evasione fiscale, riposa su solide basi di ragionevolezza. Il governo che il legislatore e soprattutto la giurisprudenza fanno di tali profili è però fortemente discutibile, sia quanto a rilevanza del contraddittorio, sia quanto a valorizzazione dei costi, sia quanto a ripartizione dell’onere della prova. La sentenza infatti afferma la seguente massima. L’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 contempla una presunzione legale relativa a carico del contribuente titolare di conti correnti bancari, dovendosi ritenere - salvo prova contraria - che i movimenti presenti sui predetti conti siano imputabili al titolare. Il fatto che gli accertatori non abbiano effettuato riscontri incrociati anche con terzi e fornitori comporta, eventualmente, una lacuna probatoria che non giova al contribuente, il quale avrebbe dovuto fornire la prova della non imponibilità dei movimenti finanziari. Il fallimento o comunque la carenza di tale prova lascia intatta la presunzione stabilita dalla norma citata.
2011
Fascicolo 1
25
29
Marcheselli Alberto
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