Il lavoro è volto a dimostrare l'inconsistenza della communis opinio, pur ribadita a più riprese in dottrina e in giurisprudenza, che ravvisa nell'art. 1810 del nostro codice civile (Comodato senza determinazione di durata) un richiamo all'antico istituto romano del precario, concepito alla stregua di una mera sottospecie del comodato. Al contrario si tratta di due istituti che al di là di alcuni innegabili profili di simiglianza risultano contraddistinti da radicali diversità di struttura e di funzione, come testimoniato tra l'altro dal ben diverso grado di responsabilità per mancata restituzione della cosa che nel diritto romano rispettivamente gravava sul comodatario e sul precarista.
Comodato, precario, comodato-precario: maneggiare con cura
ZANNINI, Luigi Piero
2006-01-01
Abstract
Il lavoro è volto a dimostrare l'inconsistenza della communis opinio, pur ribadita a più riprese in dottrina e in giurisprudenza, che ravvisa nell'art. 1810 del nostro codice civile (Comodato senza determinazione di durata) un richiamo all'antico istituto romano del precario, concepito alla stregua di una mera sottospecie del comodato. Al contrario si tratta di due istituti che al di là di alcuni innegabili profili di simiglianza risultano contraddistinti da radicali diversità di struttura e di funzione, come testimoniato tra l'altro dal ben diverso grado di responsabilità per mancata restituzione della cosa che nel diritto romano rispettivamente gravava sul comodatario e sul precarista.File | Dimensione | Formato | |
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