In questo studio l’A. analizza le ordinanze di inammissibilità pronunciate dalla Corte costituzionale nel periodo 2001 - 2004, al fine di evidenziarne la natura, di offrirne una classificazione e di delinearne gli aspetti problematici. In particolare, lo studio si sofferma sulle ordinanze di inammissibilità per “insufficiente sforzo interpretativo”, pronunce con cui la Corte censura l’operato del giudice a quo per non avere correttamente fatto ricorso al canone della interpretazione adeguatrice. L’analisi di questa specifica tecnica decisoria conduce a ridiscutere il rapporto tra dottrina del diritto vivente e canone ermeneutico della interpretazione adeguatrice, e soprattutto a ridefinire il discrimine tra questa tipologia decisoria e le sentenze interpretative di rigetto. Nonostante siano diverse le ipotesi ricostruttive formulate in dottrina e volte a giustificare le scelte operate dal Giudice delle leggi, lo studio dei singoli casi in cui la Corte adotta una tecnica piuttosto che un’altra, degli effetti che discendono dalle due pronunce, induce a considerare tale discrimine quasi evanescente. Da tutto ciò deriverebbe un paradosso: che le pronunce di inammissibilità per “insufficiente sforzo interpretativo” anziché arricchire lo strumentario a disposizione della Corte (per rispondere alle diverse domande dei giudici comuni) parrebbero semplificarlo, nel senso di circoscriverlo alle ordinanze di inammissibilità ed eventualmente (in presenza di diritto vivente) alle sentenze interpretative di accoglimento.

Le ordinanze di manifesta inammissibilità per "insufficiente sforzo interpretativo": una tecnica che può coesistere con le decisioni manipolative (di norme) e con la dottrina del diritto vivente?

MARCENO', Valeria Giusi Francesca
2005-01-01

Abstract

In questo studio l’A. analizza le ordinanze di inammissibilità pronunciate dalla Corte costituzionale nel periodo 2001 - 2004, al fine di evidenziarne la natura, di offrirne una classificazione e di delinearne gli aspetti problematici. In particolare, lo studio si sofferma sulle ordinanze di inammissibilità per “insufficiente sforzo interpretativo”, pronunce con cui la Corte censura l’operato del giudice a quo per non avere correttamente fatto ricorso al canone della interpretazione adeguatrice. L’analisi di questa specifica tecnica decisoria conduce a ridiscutere il rapporto tra dottrina del diritto vivente e canone ermeneutico della interpretazione adeguatrice, e soprattutto a ridefinire il discrimine tra questa tipologia decisoria e le sentenze interpretative di rigetto. Nonostante siano diverse le ipotesi ricostruttive formulate in dottrina e volte a giustificare le scelte operate dal Giudice delle leggi, lo studio dei singoli casi in cui la Corte adotta una tecnica piuttosto che un’altra, degli effetti che discendono dalle due pronunce, induce a considerare tale discrimine quasi evanescente. Da tutto ciò deriverebbe un paradosso: che le pronunce di inammissibilità per “insufficiente sforzo interpretativo” anziché arricchire lo strumentario a disposizione della Corte (per rispondere alle diverse domande dei giudici comuni) parrebbero semplificarlo, nel senso di circoscriverlo alle ordinanze di inammissibilità ed eventualmente (in presenza di diritto vivente) alle sentenze interpretative di accoglimento.
2005
-
785
811
interpretazione adeguatrice; diritto vivente; ruolo dei giudici nella armonizzazione alla costituzione
V. MARCENO'
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