Il lavoro prende le mosse da una considerazione: l'interesse pubblico al buon andamento delle amministrazioni pubbliche si materializza come un progetto condiviso, capace di coinvolgere sia i cittadini che le amministrazioni stesse, in quanto trattasi di un comune obiettivo verso il quale non possono non tendere sia i soggetti pubblici che i privati. Si passano in rassegna l'art. 97 Cost. e le dottrine del diritto amministrativo relativamente al concetto di potere discrezionale e di buona amministrazione e si perviene al risultato per cui, in realtà, la vera antinomia concettuale che si annida nel nostro sistema è costituita dalla (relativa ma perdurante) contrapposizione tra Forma e Sostanza, ossia fra la legalità in senso formale e quella c. d. sostanziale. In coerenza con tali premesse si analizzano i principali istituti della semplificazione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990, così come integrata ed anche recentemente novellata: dalla conferenza di servizi fino al silenzio - assenso passando per la dichiarazione di inizio attività. Il problema che si pone è quello del possibile (ed anzi reale) conflitto fra le ragioni della legalità - dura lex sed lex! - e quelle del risultato, alla luce della felice formula dell'amministrazione di risultato. Il punto di snodo e di conclusione del lavoro finisce col focalizzarsi intorno al principio del giusto procedimento, del quale il principio di proporzionalità e quello di ragionevolezza costituiscono gli irrinunciabili corollari, per concludere nel senso che non sarà possibile alcun risultato di buona (o migliore) amministrazione allorché questo stesso sia raggiunto grazie al sacrificio delle ragioni della legalità.

L'interesse pubblico al buon andamento delle pubbliche amministrazioni: tra forma e sostanza

FERRARA, Rosario
2010-01-01

Abstract

Il lavoro prende le mosse da una considerazione: l'interesse pubblico al buon andamento delle amministrazioni pubbliche si materializza come un progetto condiviso, capace di coinvolgere sia i cittadini che le amministrazioni stesse, in quanto trattasi di un comune obiettivo verso il quale non possono non tendere sia i soggetti pubblici che i privati. Si passano in rassegna l'art. 97 Cost. e le dottrine del diritto amministrativo relativamente al concetto di potere discrezionale e di buona amministrazione e si perviene al risultato per cui, in realtà, la vera antinomia concettuale che si annida nel nostro sistema è costituita dalla (relativa ma perdurante) contrapposizione tra Forma e Sostanza, ossia fra la legalità in senso formale e quella c. d. sostanziale. In coerenza con tali premesse si analizzano i principali istituti della semplificazione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990, così come integrata ed anche recentemente novellata: dalla conferenza di servizi fino al silenzio - assenso passando per la dichiarazione di inizio attività. Il problema che si pone è quello del possibile (ed anzi reale) conflitto fra le ragioni della legalità - dura lex sed lex! - e quelle del risultato, alla luce della felice formula dell'amministrazione di risultato. Il punto di snodo e di conclusione del lavoro finisce col focalizzarsi intorno al principio del giusto procedimento, del quale il principio di proporzionalità e quello di ragionevolezza costituiscono gli irrinunciabili corollari, per concludere nel senso che non sarà possibile alcun risultato di buona (o migliore) amministrazione allorché questo stesso sia raggiunto grazie al sacrificio delle ragioni della legalità.
2010
1
31
81
Potere discrezionale; semplificazione amministrativa; giusto procedimento
R. FERRARA
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