Prima dell’entrata in vigore della legge n. 129 del 2004, il contratto di affiliazione commerciale non richiedeva una forma particolare e, di conseguenza, esso poteva essere stipulato anche verbalmente o risultare dal comportamento concludente delle parti. L’art. 3, 1° comma, della legge in esame dispone ora – soprattutto a tutela dell’affiliato – che il contratto sia redatto per iscritto a pena di nullità. Prima dell’emanazione della legge sull’affiliazione commerciale, il contratto di franchising era stato qualificato come un contratto a contenuto mutevole. L’art. 4 della legge n. 129 del 2004 prevede un contenuto minimo del contratto; peraltro, molto meno articolato rispetto a quelli previsti dai codici deontologici.
Il Franchising. Forma e contenuto del contratto
QUATTROCCHIO, Luciano Matteo
2005-01-01
Abstract
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 129 del 2004, il contratto di affiliazione commerciale non richiedeva una forma particolare e, di conseguenza, esso poteva essere stipulato anche verbalmente o risultare dal comportamento concludente delle parti. L’art. 3, 1° comma, della legge in esame dispone ora – soprattutto a tutela dell’affiliato – che il contratto sia redatto per iscritto a pena di nullità. Prima dell’emanazione della legge sull’affiliazione commerciale, il contratto di franchising era stato qualificato come un contratto a contenuto mutevole. L’art. 4 della legge n. 129 del 2004 prevede un contenuto minimo del contratto; peraltro, molto meno articolato rispetto a quelli previsti dai codici deontologici.File | Dimensione | Formato | |
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QUATTROCCHIO L.M., Affiliazione commerciale.pdf
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