Si illustra come far valere in giudizio la responsabilità degli amministratori di società di capitali per la violazione di obblighi inerenti la loro carica. ## In particolare, si analizza l’istituto dell’azione di responsabilità, attualmente disciplinato dagli artt. 2393 e 2393 bis c.c., per le società per azioni, e dall’art. 2476 c.c., per le società a responsabilità limitata. ## Poiché tale istituto non ha trovato, sinora, larga applicazione, si cercano i motivi del suo insuccesso, tra cui – prima della riforma del diritto societario del 2003 – l’impossibilità, per le minoranze sociali di promuoverla. ## Questa limitazione è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 6/2003. Il d.lgs. 6/2003 ha infatti operato due importanti innovazioni: la prima è di avere modificato il testo dell’art. 2393 c.c., riconoscendo, sulla scia di quanto già previsto per le società quotate dall’art. 129 t.u.f., la legittimazione attiva anche di minoranze sociali, ora consacrata nel nuovo art. 2393 bis c.c.; e l’altra è di avere introdotto una disciplina ad hoc, contenuta nel nuovo art. 2476 c.c., che attribuisce la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione sociale a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale. ## È peraltro dubbio che ciò prefiguri un futuro largo successo per l’azione di sociale di responsabilità. Indubbiamente, l’ambito di applicazione delle norme sull’azione di responsabilità contro gli amministratori risulta oggi ampliato. Ma permane la regola secondo cui ogni beneficio dell’azione esercitata dai soci deve andare a vantaggio della società; e non si incoraggia la proposizione di azioni sociali di minoranza prevedendo che ogni utilità ricada in capo alla società e che i soci promotori si avvantaggino solo di riflesso, in quanto soci della società alla quale partecipano. Così pure resta irrisolto il problema delle dissimmetrie informative, posto che le minoranze sociali possono incontrare obiettive difficoltà nell’acquisire la documentazione capace di supportare le proprie domande, per quanto, riguardo alle società a responsabilità limitata, si registri il passo in avanti rappresentato dalla previsione contenuta nel nuovo comma 2 dell’art. 2476 c.c. secondo cui «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione». Né appare possibile ignorare che, quanto meno per le società per azioni, il legislatore della riforma ha reso più rigorosi i termini entro i quali l’azione di responsabilità deve essere esercitata, rendendo in questo modo più difficile, tanto alle minoranze quanto alla società che agisca a seguito di autorizzazione dell’assemblea, ottenere in via giudiziale protezione dagli inadempimenti degli amministratori. ## In definitiva, quindi, l’intervento riformatore non sembra offrire uno strumento idoneo a contrastare con efficacia, sul piano della tutela giurisdizionale in sede civile, gli illeciti degli amministratori delle società di capitali.

Responsabilità degli amministratori di società di capitali

DALMOTTO, Eugenio
2007-01-01

Abstract

Si illustra come far valere in giudizio la responsabilità degli amministratori di società di capitali per la violazione di obblighi inerenti la loro carica. ## In particolare, si analizza l’istituto dell’azione di responsabilità, attualmente disciplinato dagli artt. 2393 e 2393 bis c.c., per le società per azioni, e dall’art. 2476 c.c., per le società a responsabilità limitata. ## Poiché tale istituto non ha trovato, sinora, larga applicazione, si cercano i motivi del suo insuccesso, tra cui – prima della riforma del diritto societario del 2003 – l’impossibilità, per le minoranze sociali di promuoverla. ## Questa limitazione è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 6/2003. Il d.lgs. 6/2003 ha infatti operato due importanti innovazioni: la prima è di avere modificato il testo dell’art. 2393 c.c., riconoscendo, sulla scia di quanto già previsto per le società quotate dall’art. 129 t.u.f., la legittimazione attiva anche di minoranze sociali, ora consacrata nel nuovo art. 2393 bis c.c.; e l’altra è di avere introdotto una disciplina ad hoc, contenuta nel nuovo art. 2476 c.c., che attribuisce la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione sociale a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale. ## È peraltro dubbio che ciò prefiguri un futuro largo successo per l’azione di sociale di responsabilità. Indubbiamente, l’ambito di applicazione delle norme sull’azione di responsabilità contro gli amministratori risulta oggi ampliato. Ma permane la regola secondo cui ogni beneficio dell’azione esercitata dai soci deve andare a vantaggio della società; e non si incoraggia la proposizione di azioni sociali di minoranza prevedendo che ogni utilità ricada in capo alla società e che i soci promotori si avvantaggino solo di riflesso, in quanto soci della società alla quale partecipano. Così pure resta irrisolto il problema delle dissimmetrie informative, posto che le minoranze sociali possono incontrare obiettive difficoltà nell’acquisire la documentazione capace di supportare le proprie domande, per quanto, riguardo alle società a responsabilità limitata, si registri il passo in avanti rappresentato dalla previsione contenuta nel nuovo comma 2 dell’art. 2476 c.c. secondo cui «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione». Né appare possibile ignorare che, quanto meno per le società per azioni, il legislatore della riforma ha reso più rigorosi i termini entro i quali l’azione di responsabilità deve essere esercitata, rendendo in questo modo più difficile, tanto alle minoranze quanto alla società che agisca a seguito di autorizzazione dell’assemblea, ottenere in via giudiziale protezione dagli inadempimenti degli amministratori. ## In definitiva, quindi, l’intervento riformatore non sembra offrire uno strumento idoneo a contrastare con efficacia, sul piano della tutela giurisdizionale in sede civile, gli illeciti degli amministratori delle società di capitali.
2007
Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole/24 Ore
Il Sole/24 Ore
XIII
335
354
9788832468137
Società di capitali; amministratori; azione sociale di responsabilità; riforma del diritto societario; pregi e limiti dell'intervento riformatore
Eugenio Dalmotto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/102607
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