Nella monografia l'autore affronta la problematica della “soggettività giuridica” in diritto penale. Muovendo dalle istanze imperativiste della norma penale e dalla critica alle stesse incentrate sul semplice incontro fra la volontà impressa dal precetto penale e la volontà ribelle, l'autore approda alla moderne teorie “funzionaliste” che ricostruiscono la figura del soggetto attraverso le teorie della pena. Il circolo instaurato da queste concezioni: chi è capace di pena è capace penalmente èd è quindi “soggetto” di diritto penale, viene criticato perché, nella sostanza, finisce per degradare il “soggetto” a mero “oggetto” giuridico di imputazione. La distinzione e l'elaborazione di una nozione distinta di “capacità penale” rispetto alle pur importanti categorie della “soggettività” e della “capacità” giuridica, sono alla base della reinterpretazione del concetto di “personalità” scolpito nell'art. 27, primo comma, della Costituzione italiana. Oltre al divieto di scindere fra “soggetto” del reato e “soggetto” delle conseguenze sanzionatorie, l'autore individua anche un nuovo concetto di “personalità” che rappresenta il nucleo attorno il quale ruota e si legittima tutta la teoria dell'illecito penale. Dopo aver ulteriormente chiarito l'autonomia della “capacità penale” dall'“imputabilità”, l'autore inserisce detto concetto all'interno del più ampio rapporto di “imputazione”, riconoscendo alla “capacità penale” il ruolo di presupposto per la formulazione del giudizio di “responsabilità”, altra categoria affrontata ed approfondita nella discussione sulla trasposizione dello “statuto” della persona fisica alla persona giuridica, per negare che quest'ultima possa essere “capace” penalmente e, di conseguenza, “soggetto” di diritto penale.
Contributo allo studio della capacità penale "Lo statuto" della persona fisica e degli Enti
RUGGIERO, Gianluca
2007-01-01
Abstract
Nella monografia l'autore affronta la problematica della “soggettività giuridica” in diritto penale. Muovendo dalle istanze imperativiste della norma penale e dalla critica alle stesse incentrate sul semplice incontro fra la volontà impressa dal precetto penale e la volontà ribelle, l'autore approda alla moderne teorie “funzionaliste” che ricostruiscono la figura del soggetto attraverso le teorie della pena. Il circolo instaurato da queste concezioni: chi è capace di pena è capace penalmente èd è quindi “soggetto” di diritto penale, viene criticato perché, nella sostanza, finisce per degradare il “soggetto” a mero “oggetto” giuridico di imputazione. La distinzione e l'elaborazione di una nozione distinta di “capacità penale” rispetto alle pur importanti categorie della “soggettività” e della “capacità” giuridica, sono alla base della reinterpretazione del concetto di “personalità” scolpito nell'art. 27, primo comma, della Costituzione italiana. Oltre al divieto di scindere fra “soggetto” del reato e “soggetto” delle conseguenze sanzionatorie, l'autore individua anche un nuovo concetto di “personalità” che rappresenta il nucleo attorno il quale ruota e si legittima tutta la teoria dell'illecito penale. Dopo aver ulteriormente chiarito l'autonomia della “capacità penale” dall'“imputabilità”, l'autore inserisce detto concetto all'interno del più ampio rapporto di “imputazione”, riconoscendo alla “capacità penale” il ruolo di presupposto per la formulazione del giudizio di “responsabilità”, altra categoria affrontata ed approfondita nella discussione sulla trasposizione dello “statuto” della persona fisica alla persona giuridica, per negare che quest'ultima possa essere “capace” penalmente e, di conseguenza, “soggetto” di diritto penale.File | Dimensione | Formato | |
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