La Corte di cassazione con la sentenza n. 1377 del 2012 si è espressa nel senso che la condotta dell’agente immobiliare che occulti alla verifica fiscale i contratti preliminari afferenti le compravendite concluse per effetto della sua intermediazione potrebbe configurare il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili. Tuttavia, gli argomenti seguiti dalla Corte presentano aspetti di debolezza, sotto diversi profili. La Corte appare confondere ciò che è utile per l’accertamento con ciò che è doveroso conservare da parte del contribuente, rendendo vaga e incerta l’area del dovere la cui omissione sarebbe penalmente sanzionata.

Obbligo di conservare tutti i contratti dell’impresa sotto la “minaccia” di sanzioni penali

MARCHESELLI, Alberto
2012-01-01

Abstract

La Corte di cassazione con la sentenza n. 1377 del 2012 si è espressa nel senso che la condotta dell’agente immobiliare che occulti alla verifica fiscale i contratti preliminari afferenti le compravendite concluse per effetto della sua intermediazione potrebbe configurare il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili. Tuttavia, gli argomenti seguiti dalla Corte presentano aspetti di debolezza, sotto diversi profili. La Corte appare confondere ciò che è utile per l’accertamento con ciò che è doveroso conservare da parte del contribuente, rendendo vaga e incerta l’area del dovere la cui omissione sarebbe penalmente sanzionata.
2012
10
755
757
verifica fiscale; occultamento documenti; sanzioni penali
Alberto Marcheselli
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/104673
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