La Corte di cassazione con la sentenza n. 1377 del 2012 si è espressa nel senso che la condotta dell’agente immobiliare che occulti alla verifica fiscale i contratti preliminari afferenti le compravendite concluse per effetto della sua intermediazione potrebbe configurare il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili. Tuttavia, gli argomenti seguiti dalla Corte presentano aspetti di debolezza, sotto diversi profili. La Corte appare confondere ciò che è utile per l’accertamento con ciò che è doveroso conservare da parte del contribuente, rendendo vaga e incerta l’area del dovere la cui omissione sarebbe penalmente sanzionata.
Obbligo di conservare tutti i contratti dell’impresa sotto la “minaccia” di sanzioni penali
MARCHESELLI, Alberto
2012-01-01
Abstract
La Corte di cassazione con la sentenza n. 1377 del 2012 si è espressa nel senso che la condotta dell’agente immobiliare che occulti alla verifica fiscale i contratti preliminari afferenti le compravendite concluse per effetto della sua intermediazione potrebbe configurare il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili. Tuttavia, gli argomenti seguiti dalla Corte presentano aspetti di debolezza, sotto diversi profili. La Corte appare confondere ciò che è utile per l’accertamento con ciò che è doveroso conservare da parte del contribuente, rendendo vaga e incerta l’area del dovere la cui omissione sarebbe penalmente sanzionata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.