In attuazione di numerose direttive comunitarie, il Governo – previa delega del Parlamento – ha emanato un complesso organico di disposizioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (disposizioni raccolte nel d.lgs. n. 626/1994). La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – nel ridefinire il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni – ha previsto che la materia «tutela e sicurezza del lavoro» sia materia di legislazione concorrente, ovvero materia sulla quale le Regioni hanno potestà legislativa «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato»: non più dunque materia di esclusiva competenza statale, bensì materia sulla quale ciascuna Regione può intervenire con una propria legislazione di dettaglio (nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato). Alla luce del nuovo riparto costituzionale, il contributo analizza gli ambiti di competenza legislativa dello Stato e delle Regioni in ordine alle fattispecie regolate dal d.lgs. 626/1994. In particolare – svolta una ricognizione dei principi costituzionali che incidono più direttamente sulla materia – il contributo prova a individuare le parti del menzionato d.lgs. n. 626/1994 che le Regioni potrebbero modificare o, in ipotesi, meramente abrogare.
Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro: il d.lgs. 626/1994 e le competenze delle regioni dopo la riforma del titolo V della Costituzione
GIORGIS, Andrea
2004-01-01
Abstract
In attuazione di numerose direttive comunitarie, il Governo – previa delega del Parlamento – ha emanato un complesso organico di disposizioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (disposizioni raccolte nel d.lgs. n. 626/1994). La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – nel ridefinire il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni – ha previsto che la materia «tutela e sicurezza del lavoro» sia materia di legislazione concorrente, ovvero materia sulla quale le Regioni hanno potestà legislativa «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato»: non più dunque materia di esclusiva competenza statale, bensì materia sulla quale ciascuna Regione può intervenire con una propria legislazione di dettaglio (nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato). Alla luce del nuovo riparto costituzionale, il contributo analizza gli ambiti di competenza legislativa dello Stato e delle Regioni in ordine alle fattispecie regolate dal d.lgs. 626/1994. In particolare – svolta una ricognizione dei principi costituzionali che incidono più direttamente sulla materia – il contributo prova a individuare le parti del menzionato d.lgs. n. 626/1994 che le Regioni potrebbero modificare o, in ipotesi, meramente abrogare.File | Dimensione | Formato | |
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