La Voce analizza il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma 2, Cost. Indicati taluni precedenti storici, il contributo illustra, innanzitutto, il dibattito che si svolse in seno all’Assemblea costituente e che portò alla formulazione definitiva dell’articolo. Il commento prosegue con la descrizione della struttura e dell’efficacia del principio di uguaglianza sostanziale e delle singole pretese a questo connesse: in una prima parte, sono individuati i soggetti titolari delle pretese all’uguaglianza sostanziale (ovvero «tra chi» la nostra Costituzione prescrive debba essere realizzata l’uguaglianza sostanziale) e l’oggetto delle medesime (ovvero «in che cosa» detta uguaglianza debba essere assicurata); in una seconda parte, vengono quindi analizzati i soggetti (istituzionali) giuridicamente obbligati ad attuare il principio di uguaglianza sostanziale (particolare attenzione viene dedicata al problema delle garanzie giurisdizionali delle pretese all’uguaglianza sostanziale). Il contributo si conclude con una ricognizione delle fonti internazionali e sovranazionali in cui il principio di uguaglianza sostanziale trova oggi – seppur attraverso formule non sempre paragonabili a quella utilizzata dalla nostra Costituzione – riconoscimento.
Art. 3, 2° co., Cost.
GIORGIS, Andrea
2006-01-01
Abstract
La Voce analizza il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma 2, Cost. Indicati taluni precedenti storici, il contributo illustra, innanzitutto, il dibattito che si svolse in seno all’Assemblea costituente e che portò alla formulazione definitiva dell’articolo. Il commento prosegue con la descrizione della struttura e dell’efficacia del principio di uguaglianza sostanziale e delle singole pretese a questo connesse: in una prima parte, sono individuati i soggetti titolari delle pretese all’uguaglianza sostanziale (ovvero «tra chi» la nostra Costituzione prescrive debba essere realizzata l’uguaglianza sostanziale) e l’oggetto delle medesime (ovvero «in che cosa» detta uguaglianza debba essere assicurata); in una seconda parte, vengono quindi analizzati i soggetti (istituzionali) giuridicamente obbligati ad attuare il principio di uguaglianza sostanziale (particolare attenzione viene dedicata al problema delle garanzie giurisdizionali delle pretese all’uguaglianza sostanziale). Il contributo si conclude con una ricognizione delle fonti internazionali e sovranazionali in cui il principio di uguaglianza sostanziale trova oggi – seppur attraverso formule non sempre paragonabili a quella utilizzata dalla nostra Costituzione – riconoscimento.File | Dimensione | Formato | |
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