La sentenza Piazzi c. Italia si inserisce nella consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo secondo cui il diritto di chiunque al rispetto delle vita familiare posto dall’art. 8 CEDU obbliga gli Stati contraenti non solo ad astenersi dalle ingerenze nella vita familiare delle persone residenti sul loro territorio, ma anche ad agire in modo tale da consentire ai legami familiari anche di fatto di svilupparsi normalmente. I profili di contrarietà tra l’ordinamento italiano e la CEDU individuati dalla Corte europea nella sentenza Piazzi sono: a) la mancata esecuzione da parte dei servizi socio-assistenziali territoriali del provvedimento giudiziario che disponeva le visite tra padre e figlio; b) l’irragionevole durata delle procedure giudiziarie per l’attuazione del diritto di visita riconosciuto dal tribunale per i minorenni al ricorrente; c) la mancata organizzazione da parte dei servizi territoriali di un percorso di mediazione tra la parti e, invece, la supina adesione alle decisioni assunte dalla madre affidataria.

La tutela del diritto di visita del genitore non affidatario al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo [introduzione a Corte eur. dir. uomo, sentenza 2 novembre 2010, Piazzi c. Italia]

LONG, JOELLE
2011-01-01

Abstract

La sentenza Piazzi c. Italia si inserisce nella consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo secondo cui il diritto di chiunque al rispetto delle vita familiare posto dall’art. 8 CEDU obbliga gli Stati contraenti non solo ad astenersi dalle ingerenze nella vita familiare delle persone residenti sul loro territorio, ma anche ad agire in modo tale da consentire ai legami familiari anche di fatto di svilupparsi normalmente. I profili di contrarietà tra l’ordinamento italiano e la CEDU individuati dalla Corte europea nella sentenza Piazzi sono: a) la mancata esecuzione da parte dei servizi socio-assistenziali territoriali del provvedimento giudiziario che disponeva le visite tra padre e figlio; b) l’irragionevole durata delle procedure giudiziarie per l’attuazione del diritto di visita riconosciuto dal tribunale per i minorenni al ricorrente; c) la mancata organizzazione da parte dei servizi territoriali di un percorso di mediazione tra la parti e, invece, la supina adesione alle decisioni assunte dalla madre affidataria.
2011
2
188
197
J. LONG
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/106396
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