Le innovazioni introdotte dalle direttive n. 2000/43, n. 2000/78 e n. 2002/73 nella nozione di discriminazione diretta, col riconoscimento dell'ammissibilità di comparazioni virtuali (costruite cioè con riguardo a termini di riferimento non reali ma semplicemente ipotetici), e in quella di discriminazione indiretta, con l'equiparazione del pregiudizio potenziale al pregiudizio attuale, lette unitamente all'avvenuta qualificazione della molestia in senso discriminatorio, segnano una “rivoluzione copernicana” del tradizionale giudizio comparativo? L'autrice illustra le ragioni per cui dev'essere respinta la tentazione di interpretazioni che rimarcano gli elementi di “rottura” col passato piuttosto che quelli di continuità, evidenziando le devastanti ripercussioni che ne deriverebbero sulla certezza del diritto.
Discriminazione senza comparazione? Appunti sulle direttive comunitarie «di seconda generazione»
IZZI, Daniela
2003-01-01
Abstract
Le innovazioni introdotte dalle direttive n. 2000/43, n. 2000/78 e n. 2002/73 nella nozione di discriminazione diretta, col riconoscimento dell'ammissibilità di comparazioni virtuali (costruite cioè con riguardo a termini di riferimento non reali ma semplicemente ipotetici), e in quella di discriminazione indiretta, con l'equiparazione del pregiudizio potenziale al pregiudizio attuale, lette unitamente all'avvenuta qualificazione della molestia in senso discriminatorio, segnano una “rivoluzione copernicana” del tradizionale giudizio comparativo? L'autrice illustra le ragioni per cui dev'essere respinta la tentazione di interpretazioni che rimarcano gli elementi di “rottura” col passato piuttosto che quelli di continuità, evidenziando le devastanti ripercussioni che ne deriverebbero sulla certezza del diritto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.