L' A. osserva che la decisione annotata, che esclude la possiblità di ricorrere direttamente nei confronti di atti intermedi del procedimento elettorale, è conforme a un non recente orientamento del Consiglio di Stato, ma contrasta con il più recente, prevalente orientamento dei Tribunali amministrativi regionali. Illustra quindi le considerazioni in base alle quali la pronuncia in rassegna giustifica il proprio assunto: una di ordine letterale dedotta dalla norma che regola la materia, l' altra di ordine sistematico per la necessità di evitare che un giudizio possa far slittare la data della consultazione elettorale. L' A. ritiene difficilmente giustificabile un' opinione che comporta di necessità l' attesa del compimento del procedimeto elettorale prima dell' esercizio dell' azione da parte di chi sia stato escluso dalla consultazione, suggerendo una diversa soluzione. Conclude accennando all' ulteriore problema dell' individuazione del rito da seguire nell' introduzione della controversia, nel caso di impugnazione immediata della decisione della commissione elettorale.

Nota a Cons. stato sez. V 10 aprile 1981, n. 127

GALLO, Carlo Emanuele
1982-01-01

Abstract

L' A. osserva che la decisione annotata, che esclude la possiblità di ricorrere direttamente nei confronti di atti intermedi del procedimento elettorale, è conforme a un non recente orientamento del Consiglio di Stato, ma contrasta con il più recente, prevalente orientamento dei Tribunali amministrativi regionali. Illustra quindi le considerazioni in base alle quali la pronuncia in rassegna giustifica il proprio assunto: una di ordine letterale dedotta dalla norma che regola la materia, l' altra di ordine sistematico per la necessità di evitare che un giudizio possa far slittare la data della consultazione elettorale. L' A. ritiene difficilmente giustificabile un' opinione che comporta di necessità l' attesa del compimento del procedimeto elettorale prima dell' esercizio dell' azione da parte di chi sia stato escluso dalla consultazione, suggerendo una diversa soluzione. Conclude accennando all' ulteriore problema dell' individuazione del rito da seguire nell' introduzione della controversia, nel caso di impugnazione immediata della decisione della commissione elettorale.
1982
4
154
157
PROCEDIMENTO ELETTORALE
GALLO CARLO EMANUELE
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