L'articolo trae spunto dalla pronuncia del Cons. Stato ad. plen. 22 dicembre 1982, n. 20 che ribadisce la necessità che nel giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato la sentenza appellata debba essere depositata, e risolve il problema nei suoi vari aspetti: afferma che l' appellante può depositare la sentenza entro il termine concesso per produrre documenti; che può essere bastante il deposito di una copia semplice, anche priva della certificazione di conformità; che l' esigenza del deposito è assoluta se la copia è comunque agli atti; che, in difetto, il giudice di appello può acquistare autonomamente copia della sentenza, con provvedimento istruttorio. L' A. esamina pure altre questioni astrattamente prospettabili, segnalando poi l' estrema importanza pratica della decisione e ponendo in rilievo il fatto che l' Adunanza plenaria abbia fatto riferimento, senza incertezza, alla disciplina dell' appello civile, viceversa non considerando la disciplina del ricorso in Cassazione: questo dimostra la scelta consapevole ed esatta, ormai compiuta dal Consiglio di Stato, circa la natura della propria funzione quale giudice di secondo grado.

DEPOSITO DELLA SENTENZA APPELLATA, DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

GALLO, Carlo Emanuele
1983-01-01

Abstract

L'articolo trae spunto dalla pronuncia del Cons. Stato ad. plen. 22 dicembre 1982, n. 20 che ribadisce la necessità che nel giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato la sentenza appellata debba essere depositata, e risolve il problema nei suoi vari aspetti: afferma che l' appellante può depositare la sentenza entro il termine concesso per produrre documenti; che può essere bastante il deposito di una copia semplice, anche priva della certificazione di conformità; che l' esigenza del deposito è assoluta se la copia è comunque agli atti; che, in difetto, il giudice di appello può acquistare autonomamente copia della sentenza, con provvedimento istruttorio. L' A. esamina pure altre questioni astrattamente prospettabili, segnalando poi l' estrema importanza pratica della decisione e ponendo in rilievo il fatto che l' Adunanza plenaria abbia fatto riferimento, senza incertezza, alla disciplina dell' appello civile, viceversa non considerando la disciplina del ricorso in Cassazione: questo dimostra la scelta consapevole ed esatta, ormai compiuta dal Consiglio di Stato, circa la natura della propria funzione quale giudice di secondo grado.
1983
3
331
342
APPELLO
GALLO CARLO EMANUELE
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