Con la decisione (cons. stato, sez. iv, 10 gennaio 1978, n. 3) da cui trae spunto l'articolo, il consiglio di stato ha affermato, in contrasto con la precedente giurisprudenza amministrativa, che ogni volta che la regione impugna un atto negativo di controllo della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni a statuto ordinario, sorge un conflitto di attribuzioni che sfugge alla giurisdizione amministrativa e richiede l' intervento della corte costituzionale. L' a. illustra anche la giurisprudenza della corte costituzionale in questa materia, osservando come la corte abbia ritenuto ammissibili i ricorsi regionali o statali ogni volta che l' atto di uno dei due enti avesse comportato il disconoscimento delle attribuzioni dell' altro. D' altra parte la cassazione ha recentemente ammesso la possibilità che la regione, al di fuori del ricorso per conflitto di attribuzioni, possa ricorrere al giudice amministrativo contro i provvedimenti della commissione di controllo. L' a. esamina, quindi, se sia possibile distinguere chiaramente i casi che possono condurre al giudizio amministrativo e quelli che richiedono invece un giudizio sul conflitto di attibuzioni, ed osserva che è preferibile la tesi in base alla quale alla corte costituzionale potranno essere sottoposte solo le questioni direttamente riferibili alla disciplina costituzionale del controllo sugli atti regionali, escludendo tale possibilità per i normali vizi che può avere il provvedimento amministrativo.

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI FRA STATO E REGIONI E PROCESSO AMMINISTRATIVO: GLI ATTI DI CONTROLLO

GALLO, Carlo Emanuele
1978-01-01

Abstract

Con la decisione (cons. stato, sez. iv, 10 gennaio 1978, n. 3) da cui trae spunto l'articolo, il consiglio di stato ha affermato, in contrasto con la precedente giurisprudenza amministrativa, che ogni volta che la regione impugna un atto negativo di controllo della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni a statuto ordinario, sorge un conflitto di attribuzioni che sfugge alla giurisdizione amministrativa e richiede l' intervento della corte costituzionale. L' a. illustra anche la giurisprudenza della corte costituzionale in questa materia, osservando come la corte abbia ritenuto ammissibili i ricorsi regionali o statali ogni volta che l' atto di uno dei due enti avesse comportato il disconoscimento delle attribuzioni dell' altro. D' altra parte la cassazione ha recentemente ammesso la possibilità che la regione, al di fuori del ricorso per conflitto di attribuzioni, possa ricorrere al giudice amministrativo contro i provvedimenti della commissione di controllo. L' a. esamina, quindi, se sia possibile distinguere chiaramente i casi che possono condurre al giudizio amministrativo e quelli che richiedono invece un giudizio sul conflitto di attibuzioni, ed osserva che è preferibile la tesi in base alla quale alla corte costituzionale potranno essere sottoposte solo le questioni direttamente riferibili alla disciplina costituzionale del controllo sugli atti regionali, escludendo tale possibilità per i normali vizi che può avere il provvedimento amministrativo.
1978
10
509
515
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
GALLO CARLO EMANUELE
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