L' a. dissente dall'indirizzo giurisprudenziale, accolto nella sentenza da cui trae spunto l'articolo (cons. stato, sez. v, 7 luglio 1978, n. 834), asserente la applicabilità al processo amministrativo del riparto delle attribuzioni degli ufficiali giudiziari e contrastante con l' altro recentemente ribadito e consolidatissimo, che ne esclude ogni rilevanza. L' a. rileva in primo luogo i vizi di carattere logico del ragionamento seguito, che propone una applicazione analogica in assenza di una lacuna normativa. Dimostra inoltre la inconfigurabilità di un rapporto si sussunzione tra le norme processuali civili e amministrative. A suo giudizio, l' incompetenza dell' ufficiale giudiziario non è prevista come causa di nullità della notificazione nè dalle norme del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, che si riferiscono esplicitamente anche alla notificazine ad opera dell' ufficiale giudiziario nel processo amministrativo, nè dal codice di procedura civile. Soltanto il codice del 1865 prevedeva (art. 2128) l' inidoneità dell' atto notificato da ufficiale giudiziario incompetente ad interropere il corso della prescrizione. Inoltre il regolamento di procedura per il giudizio avanti il consiglio di stato non prevede alcuna nullità di notificazione. Particolari difficoltà si creerebbero, con l' accoglimento del principio criticato dall' autore, in riferimento alla competenza del tribunale amministrativo regionale del lazio.

SULLA PRETESA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE PER INCOMPETENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

GALLO, Carlo Emanuele
1979-01-01

Abstract

L' a. dissente dall'indirizzo giurisprudenziale, accolto nella sentenza da cui trae spunto l'articolo (cons. stato, sez. v, 7 luglio 1978, n. 834), asserente la applicabilità al processo amministrativo del riparto delle attribuzioni degli ufficiali giudiziari e contrastante con l' altro recentemente ribadito e consolidatissimo, che ne esclude ogni rilevanza. L' a. rileva in primo luogo i vizi di carattere logico del ragionamento seguito, che propone una applicazione analogica in assenza di una lacuna normativa. Dimostra inoltre la inconfigurabilità di un rapporto si sussunzione tra le norme processuali civili e amministrative. A suo giudizio, l' incompetenza dell' ufficiale giudiziario non è prevista come causa di nullità della notificazione nè dalle norme del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, che si riferiscono esplicitamente anche alla notificazine ad opera dell' ufficiale giudiziario nel processo amministrativo, nè dal codice di procedura civile. Soltanto il codice del 1865 prevedeva (art. 2128) l' inidoneità dell' atto notificato da ufficiale giudiziario incompetente ad interropere il corso della prescrizione. Inoltre il regolamento di procedura per il giudizio avanti il consiglio di stato non prevede alcuna nullità di notificazione. Particolari difficoltà si creerebbero, con l' accoglimento del principio criticato dall' autore, in riferimento alla competenza del tribunale amministrativo regionale del lazio.
1979
9
459
465
NOTIFICAZIONE; UFFICIALE GIUDIZIARIO
GALLO CARLO EMANUELE
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