Una delle novità della riforma societaria in tema di titoli obbligazionari ha riguardato lo spostamento della competenza generale per l'emissione dall'assemblea all'organo amministrativo. Questo ha implicato, di riflesso, una limitazione dell'art. 2420 ter, qui in commento, alle sole obbligazioni convertibili. L'autore si interroga tuttavia, sulla possibilità di statuire, in via convenzionale, la delega all'organo amministrativo per l'emissione di obbligazioni diverse da quelle convertibili, quando lo statuto riservi, ex art. 2410 cod. civ., tale potere all'assemblea. Sono poi esaminate le altre novità portate dalla riforma, in particolare con riferimento all'obbligo di contesuale delibera di aumento a servizio dell'emissione.
Art. 2420 ter, commento
Stefano A. Cerrato
2004-01-01
Abstract
Una delle novità della riforma societaria in tema di titoli obbligazionari ha riguardato lo spostamento della competenza generale per l'emissione dall'assemblea all'organo amministrativo. Questo ha implicato, di riflesso, una limitazione dell'art. 2420 ter, qui in commento, alle sole obbligazioni convertibili. L'autore si interroga tuttavia, sulla possibilità di statuire, in via convenzionale, la delega all'organo amministrativo per l'emissione di obbligazioni diverse da quelle convertibili, quando lo statuto riservi, ex art. 2410 cod. civ., tale potere all'assemblea. Sono poi esaminate le altre novità portate dalla riforma, in particolare con riferimento all'obbligo di contesuale delibera di aumento a servizio dell'emissione.File | Dimensione | Formato | |
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032 CERRATO sub art 2420 ter AAVV Comm Cottino Bologna 2004 1303 ss.pdf
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