La sentenza si sofferma sul tema del diritto di opzione e della sua esclusione, precisando, innanzitutto, che l’interesse della società che, ai sensi dell’art. 2441, 5° comma, “esige” l’esclusione del diritto di opzione deve essere effettivo e rilevante. La locuzione “quando l’interesse della società lo esige” deve essere interpretata nel senso che è legittimo il sacrificio del diritto di opzione quando rappresenta la soluzione anche solo preferibile e ragionevolmente più conveniente. In ipotesi di deliberazione di esclusione del diritto di opzione quando “l’interesse della società lo esige”, il socio ha diritto ad ottenere e l’amministratore ha l’obbligo di fornire ogni informazione oggettivamente necessaria per un voto cosciente. Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto non integrati i requisiti di legge previsti per consentire l’esclusione del diritto di opzione avendo la società provato semplicemente l’impegno del terzo a sottoscrivere le nuove azioni e non anche l’esistenza di un preciso e particolare impegno contrattuale del terzo destinatario del diritto di sottoscrizione delle nuove azioni. L’assenza (della prova) di un interesse sociale nella deliberazione di esclusione del diritto di opzione determina l’insanabile nullità della deliberazione assembleare per violazione di norme imperative e inderogabili.
Nota redazionale alla sentenza Trib. Milano, 31 gennaio 2005
Stefano A. Cerrato
2005-01-01
Abstract
La sentenza si sofferma sul tema del diritto di opzione e della sua esclusione, precisando, innanzitutto, che l’interesse della società che, ai sensi dell’art. 2441, 5° comma, “esige” l’esclusione del diritto di opzione deve essere effettivo e rilevante. La locuzione “quando l’interesse della società lo esige” deve essere interpretata nel senso che è legittimo il sacrificio del diritto di opzione quando rappresenta la soluzione anche solo preferibile e ragionevolmente più conveniente. In ipotesi di deliberazione di esclusione del diritto di opzione quando “l’interesse della società lo esige”, il socio ha diritto ad ottenere e l’amministratore ha l’obbligo di fornire ogni informazione oggettivamente necessaria per un voto cosciente. Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto non integrati i requisiti di legge previsti per consentire l’esclusione del diritto di opzione avendo la società provato semplicemente l’impegno del terzo a sottoscrivere le nuove azioni e non anche l’esistenza di un preciso e particolare impegno contrattuale del terzo destinatario del diritto di sottoscrizione delle nuove azioni. L’assenza (della prova) di un interesse sociale nella deliberazione di esclusione del diritto di opzione determina l’insanabile nullità della deliberazione assembleare per violazione di norme imperative e inderogabili.File | Dimensione | Formato | |
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045 CERRATO Nota redazionale Trib MI 310105 Giur it 2005 1865 ss.pdf
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