La sentenza commentata affronta, in prima battuta una questione squisitamente processuale, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale in Cassazione proposto da soggetto non legittimato (nella specie, è inammissibile il ricorso incidentale proposto dal ricorrente principale in risposta al ricorso incidentale della controparte), nonché comunque notificato al ricorrente principale oltre i termini di legge. Nel merito, il tema della pronuncia è la rappresentanza degli amministratori. La clausola statutaria che imponga la firma congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e di un amministratore per il compimento di determinati atti di gestione non comporta limitazione del potere di rappresentanza di quest’ultimo (nel caso di specie, la corte ha affermato che la clausola statutaria che impone l’obbligo di firma congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e di un componente del medesimo per gli atti di disposizione di beni immobili non rende applicabile la disciplina dell’art. 2384 c.c. all’atto compiuto dal singolo componente in violazione della citata clausola, essendo unico titolare del potere di rappresentanza il solo presidente del consiglio di amministrazione). La richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante costituisce per il terzo una mera facoltà, e non un onere; di conseguenza, il mancato esercizio di tale facoltà non è elemento sufficiente a costituire in colpa il terzo agli effetti dell’art. 1398 c.c., essendo necessario il concorso di altri elementi attinenti al comportamento del terzo ed alla sussistenza di colpa nel suo affidamento. L’intervenuta ratifica da parte dello pseudo-rappresentato non esclude la risarcibilità del danno che si sia eventualmente già verificato in conseguenza del mero ritardo nel perfezionamento del contratto concluso con il falsus procurator.

Osservazioni in tema di limiti della rappresentanza degli amministratori e di falsus procurator

Stefano A. Cerrato
2002-01-01

Abstract

La sentenza commentata affronta, in prima battuta una questione squisitamente processuale, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale in Cassazione proposto da soggetto non legittimato (nella specie, è inammissibile il ricorso incidentale proposto dal ricorrente principale in risposta al ricorso incidentale della controparte), nonché comunque notificato al ricorrente principale oltre i termini di legge. Nel merito, il tema della pronuncia è la rappresentanza degli amministratori. La clausola statutaria che imponga la firma congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e di un amministratore per il compimento di determinati atti di gestione non comporta limitazione del potere di rappresentanza di quest’ultimo (nel caso di specie, la corte ha affermato che la clausola statutaria che impone l’obbligo di firma congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e di un componente del medesimo per gli atti di disposizione di beni immobili non rende applicabile la disciplina dell’art. 2384 c.c. all’atto compiuto dal singolo componente in violazione della citata clausola, essendo unico titolare del potere di rappresentanza il solo presidente del consiglio di amministrazione). La richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante costituisce per il terzo una mera facoltà, e non un onere; di conseguenza, il mancato esercizio di tale facoltà non è elemento sufficiente a costituire in colpa il terzo agli effetti dell’art. 1398 c.c., essendo necessario il concorso di altri elementi attinenti al comportamento del terzo ed alla sussistenza di colpa nel suo affidamento. L’intervenuta ratifica da parte dello pseudo-rappresentato non esclude la risarcibilità del danno che si sia eventualmente già verificato in conseguenza del mero ritardo nel perfezionamento del contratto concluso con il falsus procurator.
2002
1
107
109
http://www.giurit.it/
impugnazioni in materia civile in genere; ricorso per Cassazione; ricorso incidentale; carenza di legittimazione tardività; società; società di capitali; amministratori; rappresentanza; titolarità; mandato e rappresentanza; rappresentante senza poteri; affidamento incolpevole del terzo; limiti; contratto concluso dal falso rappresentante; ratifica; danno; risarcibilità
Stefano A. Cerrato
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