L'art. 2443 ha storicamente rappresentato il frutto di un compromesso fra le spinte dell'autonomia privata che, vigente il codice di commercio nel quale non era disciplinata questa facoltà, aveva progressivamente adottato il meccanismo della delegabilità anche per decisioni di particolare rilevanza organizzativa, e l'ideologia del tempo, contraria ad una eccessiva libertà dell'organo amministrativo. Ne era nata una norma che sacrificava in modo significativo lo strumento, rendendolo per molti anni di fatto inutilizzabile. Con il recepimento della II Direttiva CEE si è aperta una prima breccia, che ha riacceso l'interesse delle società per lo strumento della delega. La riforma del 2003 intende completare il percorso legittimando anche, facoltà fino a quel momento esclusa, la possibilità di delegare agli amministratori la decisione di esclusione del diritto di opzione. Il commento si focalizza pertanto sulla nuova formulazione della norma, con l'obiettivo di individuare i profili critici della "nuova" delega per l'aumento di capitale, con particolare riferimento alla selezione dei criteri che l'assemblea è tenuta a dettare nell'autorizzare gli amministratori a sacrificare il diritto di opzione.

Art. 2443, commento

Stefano A. Cerrato
2004-01-01

Abstract

L'art. 2443 ha storicamente rappresentato il frutto di un compromesso fra le spinte dell'autonomia privata che, vigente il codice di commercio nel quale non era disciplinata questa facoltà, aveva progressivamente adottato il meccanismo della delegabilità anche per decisioni di particolare rilevanza organizzativa, e l'ideologia del tempo, contraria ad una eccessiva libertà dell'organo amministrativo. Ne era nata una norma che sacrificava in modo significativo lo strumento, rendendolo per molti anni di fatto inutilizzabile. Con il recepimento della II Direttiva CEE si è aperta una prima breccia, che ha riacceso l'interesse delle società per lo strumento della delega. La riforma del 2003 intende completare il percorso legittimando anche, facoltà fino a quel momento esclusa, la possibilità di delegare agli amministratori la decisione di esclusione del diritto di opzione. Il commento si focalizza pertanto sulla nuova formulazione della norma, con l'obiettivo di individuare i profili critici della "nuova" delega per l'aumento di capitale, con particolare riferimento alla selezione dei criteri che l'assemblea è tenuta a dettare nell'autorizzare gli amministratori a sacrificare il diritto di opzione.
2004
Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61
Zanichelli
2
1546
1592
9788808107558
http://www.zanichelli.it/
diritto; diritto commerciale; diritto delle società; società; società per azioni; capitale sociale; operazioni sul capitale; aumento del capitale; delega; organo amministrativo; limiti; esclusione del diritto di opzione; delegabilità; contenuto; requisiti; omologazione; controllo notarile
Stefano A. Cerrato
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038 CERRATO sub art 2443 AAVV Comm Cottino Bologna 2004 1546 ss.pdf

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